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INDENNITÀ COVID DAI FONDI TERZIARIO COMMERCIO TURISMO

1 minuto, Redazione , 11/05/2020

Indennità COVID dai Fondi terziario commercio turismo

Misure straordinarie per l'emergenza Coronavirus per gli iscritti ai fondi bilaterali del terziario: Fondo Est, ASTER , Cadiprof CassaColf, Sanimpresa

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Per il Covid-19 è stata prevista una indennità straordinaria agli iscritti dei fondi di assistenza sanitaria integrativa dei settori terziario, turismo, servizi. La copertura è attiva  retroattivamente per i sinistri dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

Lo hanno deciso  i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e   tutti i fondi di assistenza sanitaria integrativa dei settori terziario, turismo e servizi, che  contano complessivamente  circa 2 milioni di iscritti.

  • Aster (aziende aderenti a Confesercenti),
  • Cadiprof, (CONSILP – CONFPROFESSIONI CONFEDERTECNICA CIPA)
  • Fondo Est  (aziende aderenti a Confcommercio-Imprese per l’Italia, Fipe, Fiavet, Assofarm, FruitImprese, Confederazione Italiana dello Sport-Confcommercio imprese per l’Italia, Unasca, Feniof)
  • Cassa Portieri, (proprietari di fabbricati aderenti a Confedilizia) 
  • Cas.sa.colf, (Domina Fidaldo)
  • Coopersalute,
  • Fasiv,
  • Fast,
  • Fontur,
  • Sanimpresa,
  • Quas

Nello specifico, per i  lavoratori iscritti ai fondi che a seguito dell’effettuazione del tampone sono risultati positivi al virus COVID-19, con certificazione rilasciata dalle Autorità competenti su conferma del Ministero della Salute e/o dell’Istituto Superiore di Sanità,  sono previsti:

  •  in caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero, un’indennità di €. 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni all’anno.
  •  in caso di  isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus,  un’indennità di € 40,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno.

La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l’Assicurato non abbia preventivamente subito un ricovero.

La garanzia, come detto , è retroattiva, valida per i sinistri certificati dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2020.

È stata inoltre assunta la decisione che i lavoratori rientranti nelle procedure di sospensione da  Cassa Integrazione rimangono  coperti  per le prestazioni ordinarie dirette e indirette, anche in assenza di contribuzione ai fondi da parte delle aziende datrici di lavoro che attivano gli ammortizzatori sociali per Coronavirus.

E' previsto un aggiornamento tra le parti sociali degli enti interessati  ai primi di giugno,  per una nuova valutazione della situazione  con eventuale continuazione o per l'introduzione di altre iniziative.

Tag: EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO FONDI SANITARI E DI SOLIDARIETÀ FONDI SANITARI E DI SOLIDARIETÀ

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