HOME

/

FISCO

/

ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

/

ISA E MEDIA SEMPLICE PER GLI INDICI 2019

3 minuti, Redazione , 06/05/2020

ISA e media semplice per gli indici 2019

ISA e nuovi casi di esclusione dal visto ed esonero dai controlli per i contribuenti meritevoli.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono stati resi pubblici con provvedimento n 183037/2020 del 30 aprile 2020 pubblicato sul sito della Agenzie delle Entrate i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Per il periodo d’imposta 2019, il provvedimento del direttore dell’agenzia ha previsto che il giudizio di affidabilità fiscale che consente l’accesso ai benefici premiali potrà essere conseguito anche sulla base della media dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

Il DL N.50 del 2017 ha innovato in modo sostanziale la precedente normativa degli studi di settore poiché, mentre questi ultimi erano volti ad accertare in via presuntiva i redditi, gli ISA hanno una finalità differente ossia sono strutturati per dare un giudizio di affidabilità fiscale al contribuente che, in base al voto ottenuto potrà avere accesso a particolari benefici fiscali.

Il provvedimento in oggetto ha sostanzialmente agito su due fronti:

  • Ha confermato i livelli di affidabilità del precedente periodo d’imposta
  • Ha aggiunto nuovi livelli di affidabilità, con la finalità di premiare maggiormente l’affidabilità correlata anche alla storia del contribuente, così come previsto dal comma 12 dello stesso articolo 9 bis.

Le motivazioni del provvedimento chiariscono che si vuole estendere il beneficio premiale ai soggetti con affidabilità fiscale ripetuta negli anni. A tali soggetti si estendono i benefici premiali previsti alle lettere a), d) e f) del comma 11 dell’arti 9 bis se essi hanno un elevato livello di affidabilità calcolato con la media semplice ottenuta a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2018 e 2019. Questa una novità del provvedimento.

Vediamo quali sono i benefici fiscali previsti dall’art 9 bis comma 11 e i relativi punteggi per poterne beneficiare secondo quanto previsto dal provvedimento:

a) Per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui per l’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui per le imposte dirette l’Irap occorre un punteggio Isa pari a 8, ottenuto nel periodo di imposta 2019 o ottenuto come media (8,5) tra i punteggi Isa relativi al 2018 e al 2019.


b) Per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui occorre un punteggio Isa pari a 8, ottenuto nel periodo di imposta 2019 o ottenuto come media (8,5) tra i punteggi Isa relativi al 2018 e al 2019.

c) Per l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall’articolo 30 della legge n. 724/1994, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, secondo periodo del comma 36-decies, del Dl n. 138/2011 occorre un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2019, o di un punteggio pari a 9 ottenuto come media tra i punteggi Isa relativi al 2018 e al 2019;


d) Per l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr n. 633/1972) occorre un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2019 o pari a 9 ottenuto come media tra i punteggi Isa relativi al 2018 e al 2019;

e) Per l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972 è stato confermato il criterio dello scorso anno ossia livello di affidabilità almeno pari a 8.

f) Per l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato occorre un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2019 o pari a 9 ottenuto come media tra i punteggi Isa relativi al 2018 e al 2019.
 

Ti potrebbe interessare:

Il tool è compreso nella Raccolta completa di 7 Tools excel utili per la compilazione delle Dichiarazioni dei redditi 2024 Pacchetto Dichiarativi 2024 (Excel) tutti compresi nell'Abbonamento alla Banca dati

Visita il Focus sulle Dichiarazioni Fiscali continuamente aggiornato con Libri E-book Fogli di calcolo 

Allegato

Provv. ADE per nuovi ISA 2019

Tag: ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 03/12/2024 CPB per gli ISA: possibile aderire entro il 12.12

Riapertura del CPB fino al 12 dicembre: chi può aderire e come in base alle regole del Decreto n 167/2024, norma trasfusa nel Collegato Fiscale

CPB per gli ISA: possibile aderire entro il 12.12

Riapertura del CPB fino al 12 dicembre: chi può aderire e come in base alle regole del Decreto n 167/2024, norma trasfusa nel Collegato Fiscale

Concordato preventivo biennale: opzione per il ravvedimento entro il 31.03.2025

Le Entrate hanno pubblicato l'atteso provvedimento per il CPB: tutte le regole per gli ISA. L'opzione con presentazione dell'F24

Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE aggiornati al 28.10

Le faq dell'Agenzia chiariscono diversi punti sull'adesione al Concordato preventivo: ulteriore pacchetto di chiarimenti pubblicato dopo il 25, anche in data 28.10

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.