Il tanto atteso decreto aprile, divenuto Decreto maggio, ora "Decreto “Rilancio”, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 Maggio. In merito alle misure di sostegno ai lavoratori colpiti dall’emergenza sanitaria, si segnala che il Decreto ha previsto:
- il rinnovo, per il mese di aprile, del bonus di 600 euro già concesso a favore dei soggetti di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, nel mese di marzo e
- l’estensione di questa indennità a nuovi beneficiari non contemplati precedentemente nel “Cura Italia”.
Si tratta di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Ai nuovi beneficiari viene quindi concessa un’ indennità pari a 600 euro per ciascun mese di aprile e di maggio.
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo
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lavoratori intermittenti (artt. 13-18 del D. Lgs. 81/15), che abbiano lavorato almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie diverse dalla G. S. INPS, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali ex art. 2222 del c.c., e non avessero un contratto in essere al 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti al 23 febbraio 2020 alla Gestione Separata, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
Le nuove categorie di lavoratori contemplate non potranno comunque percepire il bonus nel caso in cui:
- risultino titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- siano titolari di pensione.
La medesima indennità (600 euro per ciascun mese di aprile e maggio) viene inoltre riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Si specificano inoltre alcune importanti previsioni contenute nel decreto:
- le indennità che verranno erogate dall’INPS non concorrono alla formazione del reddito;
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è stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza.
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viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.
Per quanto riguarda i lavoratori domestici, il Decreto prevede il riconoscimento di un'indennità mensile (aprile e maggio) pari a 500 euro, purchè gli stessi abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Sono comunque esclusi i lavoratori domestici:
- conviventi con il datore di lavoro;
- titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
- percettori del reddito di emergenza (REM) o percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni (si procede eventualmente ad una sola integrazione del reddito di cittadinanza).
Da ultimo si segnala che è stata aumenta la dotazione del Fondo per il reddito di ultima istanza da 300 milioni a 1.150 milioni. In tal modo viene riconosciuta, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, l’indennità di 600 euro già prevista nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. I soggetti che possono richiederla non devono però essere in alcuna delle seguenti condizioni:
- titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- titolari di pensione.
Per un quadro completo vedi anche Bonus 600 e 1000 euro tra conferme e novità nel Decreto Rilancio