Come oramai tutti sanno, per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, il Decreto Legge 34/2020 cd."Rilancio", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 Maggio, ha riconfermato diversi tipi di indennità di sostegno al reddito per i lavoratori sia autonomi che dipendenti , includendo anche nuove categorie.
Oltre a ciò, il Decreto ha previsto anche due novità riguardo la possibilita di richiedere tali indennità :
- si specifica all'art 75 che tutti i bonus INPS concessi a marzo dal Decreto Cura Italia sono cumulabili con l'assegno di invalidità (ma non con altri tipi di pensione)
- si introduce una scadenza per la richiesta della mensilità di marzo 2020, fissata a 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto Rilancio (avvenuta il 19 maggio 2020)
L'inps ha ricordato ieri in un comunicato sul proprio sito che :
- I beneficiari di assegno ordinario di invalidità che hanno avuto la domanda respinta a seguito del riesame d’ufficio potranno ricevere il pagamento dell’indennità di marzo.
- coloro che non abbiano ancora presentato la domanda per l’indennità COVID-19 di marzo, possono richiederla entro il 3 giugno 2020 tramite l’apposito servizio.
Ricordiamo di seguito le principali previsioni sugli importi e i beneficiari dei bonus COVID , a seguito del decreto Rilancio :
Bonus aprile
Viene confermata, anche per il mese di aprile l’indennità di 600 euro che è stata erogata a marzo a favore di:
- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata , non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 e purchè gli stessi non risultino titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente;
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo (con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo) da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione purchè non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo.
ATTENZIONE ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro.
Bonus maggio di 1.000 euro alle P.Iva che hanno avuto un calo del reddito del 33%
Per quanto riguarda il mese di maggio, il decreto prevede l’aumento dell’indennità a 1.000 euro a favore di
- liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che:
- siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
- non siano titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
Si ricorda che i soggetti richiedenti dovranno autocertificare il nuovo requisito all’INPS.
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
- iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del decreto 34 2020.
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali , anche in somministrazione che:
- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020:
- Non risultino titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Infine il bonus da 600 euro è stato esteso a categorie di lavoratori non incluse nel "Cura Italia". L'indennità viene infatti concessa anche per i mesi di aprile e maggio ad ulteriori beneficiari che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, a causa dell’emergenza :
- lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo
- lavoratori intermittenti
- lavoratori occasionali iscritti alla Gestione separata
- incaricati di vendite porta a porta iscritti alla Gestione separata.
(cfr. anche "Bonus 600 euro per nuove categorie di lavoratori: novità del decreto Rilancio")