Dal 25 maggio 2020 è aperta la procedura telematica per richiedere il Bonus da parte dei lavoratori domestici, colf e badanti, previsto dal Decreto Rilancio, pari a 1000 euro cumulativi per i mesi di aprile e maggio 2020 .
Inizialmente non era definita una data di scadenza per le domande ma si specificava che le richieste sarebbero state soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse stanziate:
Con il recente Decreto Agosto è stata introdotta la scadenza del 30 agosto per le domande (Dl n. 104/2020 - articolo 9, comma 8: "decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34" In un comunicato l'inps ricorda che dal 31 agosto "decade la possibilità di richiedere l'indennità per i lavoratori domestici di cui all'articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Da tale data non sarà più presente sul portale Inps la sezione Presentazione domanda".
Tra l'altro il decreto Agosto ha anche ridotto lo stanziamento, spostando alcune decine di milioni sul Bonus baby sitter che è stato molto piu richiesto e per il quale erano stati esauriti i fondi destinati ai lavoratori pubblici.
E' tempo quindi per i lavoratori domestici che non hanno ancora fatto richiesta di affrettarsi a richiedere il Bonus.
Vediamo di seguito le modalità per la domanda e i requisiti.
La richiesta va inviata in forma telematica all'INPS sul sito www.inps.it . E' necessario autenticarsi con una delle seguenti credenziali personali:
- PIN INPS
- SPID,
- CIE (Carta d'identità elettronica)
- CNS (Carta nazionale dei servizi)
Per chi non le avesse le modalità piu semplici per ottenerle sono:
- richiedere il PIN INPS semplificato sul sito INPS/Prestazioni e servizi/Richiesta PIN oppure chiamando il numero verde del Contact Center 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);
- richiedere lo SPID presso gli uffici postali
All'interno dell'area riservata è disponibile un manuale di istruzioni per la compilazione della domanda. Per chi non ha accesso ad internet è possibile anche fare richiesta gratuitamente attraverso gli istituti di patronato.
REQUISITI PER IL BONUS LAVORATORI DOMESTICI
L’indennità viene riconosciuta ai lavoratori che avessero in corso, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.
L’indennità spetta per i mesi di aprile e maggio e per un importo pari a 500 euro per ciascun mese, erogato in una unica soluzione di mille euro.
I lavoratori domestici sono coloro i quali prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby-sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc. Rientrano in questa categoria anche coloro che lavorano presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.
L’indennità in oggetto NON spetta invece nei seguenti casi:
- al lavoratore domestico che convive con il datore di lavoro
- ai percettori del reddito di emergenza
- ai percettori del reddito di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare di 500 euro,
- ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, il cui ammontare sia inferiore alla somma di 500 euro, in luogo del versamento dell’indennità in oggetto, si procederà ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino al raggiungimento di tale importo e per le due mensilità di aprile e maggio 2020.
- ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 222/1984 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico
- ai soggetti di cui all'articolo 103 del Decreto Rilancio interessati dalle misure di emersione dei rapporti di lavoro
Infine, l’indennità per lavoratori domestici non è cumulabile con le seguenti indennità:
- Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
- Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
- Indennità lavoratori del settore agricolo
- Indennità lavoratori dello spettacolo
- non è cumulabile con la NASPI
- Nuove indennità (previste all’art 84 del Decreto Rilancio) per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19