Piu tempo per i beneficiari del Bonus baby sitter COVID 19 per ottenere l'accredito dell'importo autorizzato ma finora in stato di rinuncia tacita . Con il Messaggio INPS N. 3999 del 30 ottobre 2020 l'Istituto annuncia infatti l'invio di nuovi SMS di avviso a coloro che avevano avuto l'ok alla domanda ma che per problemi tecnici non avevano effettuato l'appropriazione della somma nel proprio Libretto di famiglia. Non è specificata una tempistica precisa ma è presumibile che dal ricevimento dell'SMS ripartano i 15 gg a disposizione
Rivediamo con ordine :
Con il Messaggio 29 aprile 2020, n.1805 l'INPS aveva comunicato l'avvio le procedure di verifica delle domande inviate per il Bonus Baby sitting previsto dal decreto Cura Italia, che concedeva inizialmente fino a 600 euro ai lavoratori dipendenti con figli minori di 12 anni o disabili, (1000 per i lavoratori sanitari e del soccorso) poi raddoppiati a 1200 (2000) con il Decreto rilancio n. 34 2020.
Si tratta ricordiamo di un importo erogato in forma telematica sul Libretto famiglia e da utilizzare per prestazioni di baby sitter nel periodo di chiusura delle scuole per il Covid 19 . (trovi le informazioni aggiornate in "Bonus baby sitter-nonni-centri estivi")
l'istituto precisava che:
- per coloro i quali hanno trasmesso la domanda mediante Pin semplificato (mezzo-pin) la domanda resta in stato “sospesa”. Per il completamento era necessario il pin dispositivo così come descritto nel messaggio n.1465 del 2.4.2020
- Una volta completata la verifica l'Istituto invia di una comunicazione via PEC s o Sms e/o una mail al numero di cellulare e all'indirizzo mail indicati in fase di domanda per ciascuna domanda presentata .
- Dalla data della notifica dell'accoglimento della domanda, come chiarito dalla citata circolare n. 44 del 24.3.2020, decorre il termine di 15 giorni solari a disposizione del richiedente per appropriarsi della somma mediante Libretto Famiglia . In mancanza di azioni da parte del beneficiario scatta la rinuncia tacita al beneficio.
Vale la pena ricordare che il Libretto famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è pari a 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni non superiori ad un'ora. Il valore di 10 euro è suddiviso in: 8,00 euro per il compenso a favore del prestatore; 1,65 euro per la contribuzione alla Gestione separata Inps; 0,25 euro per il premio assicurativo Inail e 0,10 euro per oneri di gestione. (Puoi leggere sul tema anche Contratto telematico e libretto famiglia cosa sono?)
Le prestazioni inserite riguardano le attività prestate dal lavoratore a partire dal 5 marzo u.s., nei periodi di chiusura dei servizi scolastici (ex DPCM n. 4/2020 e succ. proroghe). Tali prestazioni, se inserite nel Libretto Famiglia entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte (esempio: inserimento in data 3 maggio per le prestazioni svolte nei mesi di marzo e aprile), andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all'atto della registrazione. Le prestazioni inserite successivamente al 3 del mese, invece, verranno pagate il mese successivo.
Al momento dell'inserimento della prestazione, l'utilizzatore deve indicare come conto da utilizzare per il pagamento della prestazione il “Bonus baby sitting Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta. Dovrà essere selezionata come tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 - Misure COVID 19)” e andranno inserite entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020 le singole prestazioni svolte nel periodo sopra indicato, con indicazione del giorno, del luogo e dell'orario di inizio e fine della prestazione stessa.
Come detto l'Istituto ha provveduto ora a riportare nello stato precedente tutte le domande che si trovano nello stato di "Rinuncia tacita" e inviera agli utenti interessati, un nuovo sms in cui gli stessi vengono avvisati della possibilità di effettuare l'appropriazione.