Con Messaggio n. 1822 pubblicato il 30 aprile 2020 INPS interviene in risposta a molte richieste di chiarimento sui rapporti tra indennità di malattia e integrazioni salariali (CIG), assegno ordinario (FIS) e CIG in deroga, oggi massicciamente utilizzate per l'emergenza epidemiologica COVID 19
L'istituto ricorda in primo luogo la normativa in vigore cioe il decreto legislativo 148 2015 del Jobs act , per il quale “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”. Le istruzioni in merito sono state fornite dalla circolare n. 197/2015, per quanto riguarda le integrazioni salariali (CIG), e nella circolare n. 130/2017, per quanto riguarda le prestazioni del Fondo di integrazione salariale (FIS)
Quindi viene ribadito che :
"Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Se pero lo stato di malattia è iniziato prima della della sospensione dell’attività lavorativa con ricorso alla cassa integrazione, si possono verificare i seguenti casi con conseguenze diverse :
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.”
Le stesse regole della cassa integrazione salariale ordinaria si applicano alla CIG in deroga e anche all'assegno ordinario FIS (Fondo di integrazione salariale per le aziende non ricomprese nell'ambito di applicazione della CIG) come previsto dalla Circolare n. 130/2017 , per i casi di sospensione totale delle attivita.
Va specificato invece che per il FIS dunque, in caso di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973).”
Le regole citate restano valide anche nel periodo di emergenza , precisa l'Istituto.
Restano purtroppo non chiare, nota il Sole 24 Ore, le situazioni su cui si attendeva il chiarimento:
- il primo sui casi di cassa Covid-19 riconosciuta con effetto retroattivo, ;
- il secondo sul fatto che la scelta tra due causali comunque non può incidere sugli obblighi di integrazione contrattuale previsti dal Ccnl.