L’Agenzia delle Entrate con risposta on line a domanda di un contribuente chiarisce che anche sotto Covid 19 si può procedere a comunicare una variazione del canone di locazione nel proprio contratto relativo ad immobile ad uso abitativo.
L'Agenzia afferma che non sussiste l'obbligo di registrazione, ma che se il contribuente vuole procedere alla registrazione puo' farlo. Attenzione, quello che l'Agenzia non dice chiaramente o lo dice fra le righe è che, se non si registra l'accordo, non si potrà in dichiarazione dei redditi pagare le imposte solo sui canoni effettivamente percepiti. Pertanto, la registrazione è necessaria e quanto mai opportuna anche se non obbigatoria, perchè è l'unico modo per pagare le imposte su quanto effettivamente incassato.
Richiamiamo l'articolo già pubblicato Accordo di riduzione canone di locazione:come fare dove si segnalava la difficoltà di procedere alla registrazione, in quanto per la registrazione dell'accordo non è prevista la procedura on line.
Quello che l'Agenzia chiarisce nella risposta è che l'accordo di riduzione del canone puo' essere trasmesso tramite PEC posta certificata o anche tramite semplice e-mail contenente la documentazione richiesta.
La pec o e-mail dovrà essere indirizzata all’ufficio presso il quale era stato registrato l'originario contratto di locazione, allegando alla mail i seguenti documenti:
- scansione dell’accordo di riduzione stipulato con il locatore;
- Modello 69 (richiesta di registrazione e adempimenti successivi) debitamente sottoscritto;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata da chi richiede la registrazione e nella quale si dichiara di possedere l’accordo originale di riduzione del canone e ci si impegna a depositarlo non appena terminato lo stato di emergenza. Nella dichiarazione va specificato che essa è esente da imposte ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.L. n. 133/2014;
- la copia del documento di identità del richiedente la registrazione dell’accordo che deve essere lo stesso che ha sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L’ufficio verificherà la correttezza della documentazione ed effettuerà la registrazione, comunicando gli estremi a chi l’ha richiesta.
Ci si sarebbe aspettati che il tutto finisse qui e invece no.... una volta terminato il periodo emergenziale, il contribuente sarà tenuto a depositare l'originale dell'accordo presso lo stesso ufficio.
La registrazione della variazione dell’importo del canone può avvenire ai sensi dell’art. 62, commi 1 e 6, D.L. n. 18/2020 entro il 30 giugno 2020 in virtù della sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
A questo link la risposta delll’Agenzia risposta on-line al contribuente.