Un contribuente per conto di una societa informatica in fase di costituzione chiedeva un parere in merito alla eventuale modalità di tassazione delle somme pagate da società datrici di lavoro per il rimborso ai propri dipendenti, di importi relativi ai pasti dai consumati presso esercizi commerciali non convenzionati e gestiti tramite una applicazione su smartphone in corso di realizzazione. Tale applicazione consentirebbe di gestire i giustificativi di spesa delle indennità di mensa senza limiti di importo e senza necessità di convenzione con gli esercizi commerciali di ristorazione.
L'agenzia ricorda innazitutto che in deroga al principio della omnicomprenstivita della retribzuione tre categorie di prestazioni non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi.
- le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, fino all'importo complessivo giornaliero di quattro euro, aumentato a otto euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.
L'agenzia sottolinea però che le totali o parziali esclusioni dalla formazione del reddito richiedono che le prestazioni siano offerte alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee di essi, mentre rientrano titolo nel reddito imponibile se erogate solo a favore di taluni lavoratori. Inoltre va tenuta in considerazione anche la moalità con cui la prestazione viene resa. In questo caso l’applicazione per smartphone utilizzabile dai dipendenti non configura una modalità di somministrazione di alimenti e bevande, ma è piuttosto uno strumento informatico che in una fase successiva semplifica la gestione dei giustificativi di spesa e non risultava attivata alcuna convenzione in specifici esercizi pubblici.
In questo caso quindi gli importi corrisposti vanno qualificati ai fini Irpef come indennità sostitutive di mensa mentre ai fini Ires l’Agenzia concorda che i costi non essendo riconducibili in via esclusiva alla somministrazione di alimenti e bevande, non subiscono le limitazioni di deducibilità previste dall'art 109 del TUIR. Tali costi però concorreranno integralmente alla formazione del reddito imponibile, fermo restando il rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione dei componenti negativi con la tesi prospettata dal contribuente.