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CASSA INTEGRAZIONE COVID 19 DOPO LA CONVERSIONE DEL DL CURA ITALIA

4 minuti, Redazione , 30/04/2020

Cassa integrazione Covid 19 dopo la conversione del DL Cura Italia

Le modifiche apportate dalla legge di conversione in tema di accordo sindacale e ulteriori settimane di cassa integrazione per le zone piu colpite. Deroga per rinnovo contratti a termine

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Il decreto legge 18/2020, detto decreto Cura Italia ,  ha previsto   tre linee di intervento in materia di ammortizzatori sociali  per le aziende in difficoltà a causa del Coronavirus :
1)  nuova cassa integrazione ordinaria ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari
2) fondo di integrazione salariale rafforzato per le aziende con piu di 5 dipendenti, escluse dalla CIGO, e anche per chi gia utilizza assegni ordinari
3) cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure precedenti , quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.
In tutti casi il periodo  massimo previsto è di nove settimane da utilizzare entro il 31 agosto 2020 e le modalità di accesso sono semplificate. Non è  richiesto il contributo addizionale e si deroga dai tetti di utilizzo generali e aziendali previsti. Sul tema l'INPS ha pubblicato nei giorni scorsi le istruzioni operative per la fruizione e i flussi Uniemens 
In sede di conversione in legge del decreto 18-2020, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono state  introdotte alcune modifiche, purtroppo, in alcuni troppo tardive per avere effetto.

In particolare:

l’art 19  sulla CIGO ha subito delle modifiche che hanno determinato un’ulteriore semplificazione della procedura:  è stata soppressa la disposizione secondo cui l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le parti sociali  devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. Niente consultazione neppure telematica dunque con i rappresentanti sindacali . 

La modifica, necessaria per accelerare il più possibile i tempi per inoltrare la richiesta di CIGO e assegno ordinario, è intervenuta  però con troppo ritardo, dato che la gran parte degli accordi ormai è chiuso.  Va anche  sottolineato che quanto formalizzato in sede di accordo sindacale, sia pure avviato sulla base di una norma oggi modificata, mantiene inalterato il suo valore.   Inoltre per quanto attiene alle procedure in corso, qualora sia stata già avviata la consultazione sindacale, questa deve essere esperita sulla base di quanto disposto dall’art 19 D.L 18/2020.

Per la cassa integrazione in deroga,  l’art 22 del D.L 18 2020   aveva  lasciato inalterato l'obbligo di  raggiungimento dell’accordo con le parti sindacali, ma solo per i datori di lavoro che occupino più di cinque dipendenti.  La conversione in legge del Decreto   ha   dispensato ora non solo le aziende con meno di 5 dipendenti ma anche i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai  DPCM contro l'emergenza COVID-19. Vale la pena ricordare che per definire l'entità numerica dell'impresa, si fa riferimento al numero dei lavoratori occupati mediamente  nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. I lavoratori a tempo parziale devono essere conteggiati   pro quota.

Ancora,  la legge di conversione del DL18 2020  ha inserito ulteriori settimane di trattamento di integrazione salariale per le aziende situate nelle zone piu colpite dal virus.  In particolare :

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA o FIS 

  •  i datori di lavoro con unità  produttive site nei comuni individuati nell’allegato  1 al DPCM 1° marzo 2020 (ex zone rosse del Lodigiano + Vo euganeo in Veneto)   e
  •  i datori di lavoro che impiegano lavoratori   residenti o domiciliati nei predetti comuni,

possono presentare

  • domanda di concessione del trattamento ordinario  di integrazione salariale o di accesso  all’assegno ordinario con causale  «emergenza COVID-19 », oppure
  • domanda di interruzione della cig straordinaria e contestuale accesso alla cig ordinaria

per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi da fruire a partire dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Come per la cassa integrazione ordinaria, sono garantite ai  datori di lavoro con unità produttive  site nei comuni individuati nell’allegato  1 DPCM 1° marzo 2020, nonché i  datori di lavoro con dipendenti residenti  negli stessi Comuni tre mesi aggiuntivi di cassa in deroga a decorrere dalla data del 23 febbraio  2020 .

Inoltre per i Comuni delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, eccetto quelli già  citati possono  essere riconosciute ulteriori 4 settimane  di cassa integrazione  salariale in deroga, autorizzabile con il medesimo provvedimento regionale.

Un ultima modifica in tema di cassa integrazione è la “Norma di interpretazione autentica in  materia di accesso agli ammortizzatori  sociali e rinnovo dei contratti a termine” inserita con il nuovo art. 19 bis per cui i datori di lavoro che usufruiscono degli ammortizzatori sociali istituiti del Decreto Cura Italia possono rinnovare o prorogare i conratti a termine anche in somministrazione che giungono a scadenza nel periodo  di fruizione degli ammortizzatori sociali, in deroga a  quanto previsto dalla legislazione vigente .

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