Con la circolare 57 del 28 aprile l'INPS aggiorna le istruzioni sull'esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate negli anni 2019 e 2020, di giovani fino a trentacinque anni di età, alla luce delle modifiche apportate con la legge di stabilità 2020 .
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, infatti l’articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto che, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate nelle annualità 2019 e 2020, di lavoratori fino a trentacinque anni di età,(operai impiegati e quadri) si applica l’esonero dal 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi. Non sono agevolabili assunzioni di dirigenti, lavoratori domestici, apprendisti e intermittenti.
Lo sgravio, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, puo essere riconosciuto, per l’eventuale periodo residuo, ad altri datori di lavoro che assumano lo stesso soggetto.
Va sottolineato che a partire dell’annualità 2021, invece, il limite anagrafico per accedere tornera a trenta anni di età, come previsto dalla norma originaria (l. 205 2017).
L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100 % dei contributi per le assunzioni entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio che riguardino giovani che, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato.
Attenzione:
- ai fini del diritto alla fruizione dell’agevolazione, è necessario che il lavoratore assunto non abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato
- sono esclusi i datori di lavoro domestico
La circolare illustra in dettaglio le modalità di esposizione dello sgravio contributivo in UNIEMENS per i datori di lavoro privati agricoli e non agricoli e per la pubblica amministrazione.
Vengono anche chiarite le compatibilità di questa agevolazione con altri sgravi contributivi :
- compatibile con l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale;
- compatibile con l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI (legge n. 92/2012)
- incentivo Occupazione sud: puo essere fruito per lo stesso lavoratore ma non contestualmente
- compatibile con gli incentivi anpal NEET e IO LAVORO.