Con due ordinanze pubblicate in Gazzetta ufficiale il 23 aprile il dipartimento della Protezione civile annuncia nuove misure di reclutamento di operatori socio-sanitari volontari per il rafforzamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. In particolare :
Con l'ordinanza 665 del 22.4.2020 si annuncia la costituzione di una nuova unita' socio sanitaria, attiva fino alla cessazione dello stato di emergenza, composta da un massimo di 1.500 operatori socio sanitari, tra le seguenti categorie:
a) operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
b) operatori dipendenti da strutture sanitarie anche non accreditate con il Servizio sanitario nazionale;
c) operatori libero professionisti anche con rapporto di somministrazione di lavoro.
La partecipazione alla predetta unita' e' su base volontaria e gli operatori individuati saranno chiamati a prestare la propria attivita' presso:
a) le residenze sanitarie assistenziali per anziani, le case diriposo per anziani, le residenze sanitarie assistenziali per disabili (500 unita);
b) gli istituti penitenziari individuati dal Ministero della giustizia 1000 unità -
Le regioni presso cui gli operatori saranno destinati a prestare la propria attivita' provvedono all'alloggio, al vitto ed alla corresponsione del premio
di solidarieta' forfettario di 100 euro giornalieri , che non concorre alla formazione del reddito e al rimborso delle spese documentate del viaggio per la convocazione a Roma, nonche' del viaggio di trasferimento fino alla sede regionale assegnata e di quello di ritorno presso il proprio domicilio al termine del periodo di attivita'. Non sono ammesse a rimborso le spese sostenute per l'uso del mezzo proprio.
Con l'ordinanza 666 invece viene ampliato da 300 a 500 il numero di medici richiesti con l'ordinanza n. 654 del 20 marzo 2020, e per i quali viene stabilito che le regioni presso cui i medici sono destinati a prestare la propria attivita' provvedono all'alloggio e vitto del personale ; viene anche specificato che «Sono considerati giorni di attivita' effettivamente prestata sia il giorno impiegato per le fasi preparatorie presso la sede di convocazione e di viaggio verso la sede regionale assegnata, che il giorno impiegato per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio domicilio.»;
Il Dipartimento della protezione civile provvede al rimborso delle spese documentate di viaggio di andata tra il domicilio dei medici e la citta' di Roma, sede di convocazione nonche' di trasferimento fino alla sede regionale assegnata e di ritorno tra tale sede assegnata ed il loro domicilio. Non sono ammesse a rimborso le spese sostenute per l'uso del mezzo proprio. Il rimborso non e' altresi' erogato qualora il trasporto sia stato assicurato dal Dipartimento della protezione civile