L’Agenzia delle Entrate per le cessioni di beni intracomunitari franco magazzino, con trasporto a cura dell'acquirente, ritiene validi come prova di avvenuta cessione intra UE i seguenti documenti:
- fattura di vendita emessa
- CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, ovvero in mancanza della firma del cessionario, integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione;
- documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
- dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;
- elenchi riepilogativi Intrastat.
Da ciò ne deriva che il cedente, per le suddette cessioni franco magazzino intra UE, potrà emettere al cessionario fatture non imponibili.
Con risposta n 117 del 23 aprile l’Agenzia delle Entrate accoglie la non imponibilità delle cessioni intra come richiesta secondo l’interpretazione fornita dal contribuente esportatore abituale stando alle modifiche apportate dal Regolamento n. 2018/1912/Ue, con l’introduzione dell’articolo 45-bis, al Regolamento di esecuzione n. 282/2011.
Le motivazioni con cui l’Agenzia accoglie l’interpretazione dell’istante fanno riferimento ad una precedente risposta ad interpello n. 100 del 2019 secondo la quale gli ulteriori documenti utilizzati a corredo del documento di trasporto attestante la destinazione dei beni e normalmente firmati dal trasportatore per presa in carico possono "costituire prova dell'avvenuta cessione a condizione che dai suddetti documenti siano individuabili”:
- cedente, vettore e cessionario
- tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si riferiscono
- e che inoltre siano conservate le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.
Nella stessa risposta all’interpello 100 l'Agenzia delle Entrate già chiariva che il parere era “conforme a quanto previsto dal recente Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE che è intervenuto a modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, inserendo l'articolo 45 bis applicabile dal 1° gennaio 2020...”