L’Agenzia delle Entrate con risposta n116 allegata alla presente e intitolata “Cessione di quote e acquisizione della qualifica di socio di capitale da parte di socio d'opera.” esprime parere contrario alla interpretazione fornita dalla società istante con interpello volto a chiarire le modalità di attribuzione degli utili e la relativa tassazione dei redditi per le mutate quote della compagine sociale.
L’istante suggeriva di tassare i redditi del 2019 e quindi in UNICO 2020 già secondo le mutate percentuali ossia:
- socio A 33%
- socio B 33%
- socio C 33%
coma da atto di cessione datato 21 ottobre 2019.
Per avvalorare la suddetta soluzione interpretativa l’istante faceva riferimento:
- ad una circolare della Agenzia delle entrate n 49/E/2004 in tema di "nuovo regime fiscale della trasparenza fiscale delle società di capitali", che al paragrafo 2.3, chiariva che "gli atti con i quali si modificano le percentuali di partecipazione agli utili, lasciando immutata la compagine societaria” producono i loro effetti ai fini della imputazione del reddito, a partire dal periodo di imposta successivo a quello nel quale sono stati posti in essere.
- alle istruzioni per la compilazione del quadro RO della dichiarazione SP 2019,riportano, a pagina 122, "Nel campo 8, va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticatache, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell'anno 2018, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 2018";
Ciò malgrado l’Agenzia ha rigettato l’interpretazione dell’istante facendo invece riferimento al comma 2 dell'articolo 5 del TUIR che stabilisce che: "Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore al periodo d'imposta”
Secondo l’Agenzia il riferimento a "data anteriore al periodo d'imposta" è stato inserito allo scopo di evitare arbitraggi nella imputazione del reddito tra i soci a seguito della modifica delle quote di partecipazione agli utili con decorrenza dal periodo di imposta in corso.
Visto che l’atto in oggetto è stato stipulato il 21 ottobre 2019 (data in cui il socio d’opera è divenuto socio di capitale) al reddito che la società istante imputerà ai tre soci nel 2019 dovrà continuare ad applicarsi la percentuale di partecipazione agli utili e alle perdite stabilito nell'atto del 14 aprile 2014 ossia nell’atto originario e non in quello nuovo.
Sembra quindi confermato che:
- se la compagine sociale resta inalterata e cambia solo la quota di partecipazione agli utili occorre fare riferimento alla situazione precedente la chiusura dell'esercizio precedente;
- se invece cambia la compagine sociale, con l'uscita dei vecchi soci ed entrata dei nuovi occorre fare riferimento alla nuova composizione sociale risultante dall'atto stipulato in corso d'anno.