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FONDI SANITARI: LE MISURE STRAORDINARIE PER CORONAVIRUS

4 minuti, Redazione , 24/04/2020

Fondi sanitari: le misure straordinarie per Coronavirus

Proroghe e prestazioni sanitarie emergenziali dai principali fondi sanitari integrativi: Fondo EST, Fondo Altea Fondo ARCO, Fondo FASA, Fondo FAST

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A seguito dell'emergenza COVID 19 i Fondi sanitari integrativi hanno previsto misure specifiche,  come proroghe dei termini e ampliamenti delle coperture sanitarie per i loro iscritti   per  ricoveri e periodi di quarantena per Coronavirus. Vediamone di seguito alcuni: 

Fondo ALTEA  (Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore legno industria e dei settori industriali dei materiali da costruzione  CCNL Lapidei industria e PMI; Legno industria e PMI; Laterizi e Manufatti industria e PMI; Cemento Industria e PMI; Maniglie).

A seguito dell’emergenza  COVID-19, il Fondo Altea ha introdotto una diaria giornaliera pari a 40 euro destinata all’iscritto principale al Fondo (sono esclusi pertanto i familiari ).
Il contributo è erogato sia per i periodi di isolamento domiciliare che per i ricoveri ospedalieri dovuti al Coronavirus, dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe.
Le richieste di rimborso devono essere corredate dall’apposito "modulo di richiesta rimborso per garanzia COVID-19", compilato e firmato, e devono essere inviate per e-mail o per posta in formato cartaceo dagli iscritti direttamente ad Unisalute e non al Fondo. Per informazioni sono disponibili i seguenti indirizzi mail:   per comunicazioni dalle aziende: [email protected]; per informazioni generali: [email protected]

Per lo stesso settore il   Fondo nazionale per la pensione complementare (ARCO) con la Circolare n. 2 del 30 marzo 2020, aveva confermato il termine  del 20 aprile per il versamento dei contributi del primo trimestre 2020  per le aziende che possono farlo ma ha anche precisato,  che per le aziende  in difficoltà, il termine del versamento viene prorogato al 22 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.


Fondo EST  (CCNL Confcommercio Terziario e del Turismo “Pubblici esercizi” e  “Imprese di viaggi”CCNL Aziende Ortofrutticole e Agrumarie , delle Aziende Farmaceutiche Speciali,   Impianti Sportivi, delle Autoscuole,Agenzie Funebri)

Per quanto riguarda il Fondo per i lavoratori del settore , turismo, servizi   le misure straordinarie per l’emergenza Coronavirus illustrate in dettaglio nel  volantino qui allegato,  prevedono tra l'altro:

  • copertura garantita di tutte le prestazioni, dirette ed assicurate, previste dal Piano Sanitario del Fondo per tutti i dipendenti iscritti nel caso di ricorso ad ammortizzatori sociali per l’emergenza in corso da parte delle aziende regolarmente iscritte al Fondo, fino al 31 luglio 2020;
  • non applicazione per le aziende di interessi e sanzioni in caso di ritardato pagamento della contribuzione fino al 31 luglio 2020;
  • sospensione dei termini per la presentazione delle richieste di rimborso delle prestazioni fino al 31 luglio 2020;
  • indennità di 40 euro per ogni notte di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero (massimo 50 giorni all’anno);
  • indennità di 40 euro per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio a seguito di positività al virus (massimo 14 giorni all’anno).

Fondo FAST
Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo che applicano il CCNL Federalberghi (FAST), ha introdotto delle misure straordinarie a favore deelle aziende aderenti e degli  iscritti contagiati dal coronavirus. In particolare :

  •  la Presidenza del Fondo FAST ha deliberato di non interrompere la copertura assicurativa relativa ai lavoratori regolarmente iscritti per i quali, a seguito di una situazione di difficoltà aziendale per la quale sia prevista la presentazione di una richiesta di attivazione degli ammortizzatori sociali, non vengano versati i contributi entro i termini previsti dal regolamento.
  • è previsto il riconoscimento di un’indennità da ricovero e di un’indennità da isolamento domiciliare.  Beneficiari di tali misure sono tutti i lavoratori iscritti risultati positivi al virus COVID-19, con certificazione rilasciata, dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2020, dalle Autorità competenti, attestante la necessità del ricovero in strutture ospedaliere o dell’isolamento domiciliare.

Fondo FASA ( CCNL industria alimentare)
A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, il Fondo FASA ha introdotto una nuova copertura che verrà inclusa nell’attuale Piano Sanitario del Fondo e che prevede, a favore degli iscritti risultati positivi al virus, un’indennità di 40 euro:

  • per ogni notte di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero (massimo 50 giorni all’anno)
  • per ogni giorno di isolamento domiciliare (massimo 14 giorni all’anno).  Per l’attivazione della garanzia è necessario il referto del tampone che attesti la positività al virus COVID-19, rilasciato dalle Autorità competenti su conferma del Ministero della Salute e/o dell’Istituto Superiore di Sanità. La nuova copertura sanitaria è valida dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe.
  • Nella sezione Prestazioni del sito Fondofasa.it è presente tutta la documentazione per la richiesta delle prestazioni.


Fondo FASDA  (Fondo integrativo di Assistenza Sanitaria aziende dei Servizi Ambientali e Funerari che applicano il CCNL Assoambiente o il CCNL Utilitalia ): 

Il Fondo FASDA (per i dipendenti dei servizi ambientali) ha introdotto una nuova "Garanzia COVID-19" che prevede a favore degli iscritti risultati positivi al virus:
un’indennità di 40 euro per ogni giorno di isolamento domiciliare (massimo 14 giorni all’anno) e per ogni giorno di ricovero in Istituto di Cura a seguito di sinistro avvenuto durante l’operatività del contratto nel quale risulti positività al virus (massimo 50 giorni nel periodo assicurativo);
una diaria per la convalescenza di 1.000 euro, nel caso in cui durante il ricovero sia stato necessario il ricorso alla terapia intensiva;

La nuova garanzia è valida dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe.
 

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