Stando all’art 1 della Legge n 15 del 13 febbraio 2020 denominata Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 25 marzo 2020 "la Repubblica favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile."
Gli scopi complessivi della suddetta legge vengono poi enunciati dall’art.2 che sinteticamente si riporta di seguito:
- diffondere l’abitudine alla lettura
- promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione libraria italiana,
- valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati,
- valorizzare e sostenere la lingua italiana
La Legge n. 15/2020 porta a 3.250.000 euro annui, a decorrere dal 2020, la dotazione prevista per il ricorso al credito d’imposta per le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.
Il credito d’imposta introdotto dall’articolo 1, comma 319, della legge 205/2017, è in favore degli esercenti attività di vendita al dettaglio di libri in esercizi con codice Ateco principale:
- 47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- 47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
Il credito è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione e alle altre spese individuate con il Dm 23 aprile 2018.
Il credito d’imposta è concesso per:
- massimo 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite
- massimo 10.000 euro per gli altri operatori.
Condizioni per avere l’agevolazione fiscale:
- sede legale nello Spazio economico europeo
- essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale;
- avere sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24.
Vediamo le altre novità della legge.
Sono incentivate le donazioni librarie previste con modifica del testo dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 recante: «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi."
La presunzione di cessione di cui all'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, è stata prevista anche per i libri e l'art 7 della Legge 15/2020 introduce la seguente modifica. Non opera la presunzione "per le cessione dei libri e dei relativi supporti integrativi non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari"
La legge per la promozione della lettura introduce inoltre le seguenti azioni:
- la creazione di un piano nazionale d’azione per la promozione della lettura
- l’istituzione ogni anno della capitale italiana del libro
- la creazione della carta della cultura (carta spendibile entro un anno dal rilascio e del valore di 100 euro) per l’acquisto di libri cartacei o digitali
- l’istituzione di un albo delle librerie
Modificando la legge n 128/2011 si stabilisce inoltre che “la vendita di libri effettuata da chiunque e con qualsiasi modalità” è consentita con:
- uno sconto sul prezzo di copertina fino al 5%, sconto che può essere elevato fino al 15% per i libri adottati come testi scolastici,
- gli sconti riguardano anche le vendite effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet,
- gli sconti non si applicano alle vendite di libri nelle biblioteche, purché i libri siano destinati all’uso dell’istituzione, restando esclusa la loro rivendita,
- è previsto per un solo mese all’anno, tranne il mese di dicembre, che le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri e per ciascun marchio editoriale, uno sconto maggiore rispetto al 15 %suddetto, ma comunque non superiore al 20% del prezzo di copertina. “L'offerta e' consentita nei soli mesi dell'anno, con stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta non puo' riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. E' fatta salva la facolta' dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.”
- gli sconti con la percentuale massima del 15%, possono essere praticati anche direttamente dai punti di vendita sui libri, in periodi strettamente indicati dalla legge.