Con la circolare 54 del 16 aprile l'inps ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali a norma del Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016.
Il Fondo è rivolto alla tutele dei lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, compresi i dirigenti, delle seguenti società:
1. Equitalia S.p.A. e le altre società per azioni da essa controllate o partecipate, nonché la società Equitalia Giustizia S.p.A.;
2. Riscossione Sicilia S.p.A.;
3 .altri enti a cui sono stati trasferiti i rami di azienda relativi all'attività di riscossione svolta per conto degli enti locali
Inoltre data la cessazione a partire dal 2017 della società Equitalia, sostituito nelle funzioni dall’ente “Agenzia delle entrate-Riscossione”, che assume la qualifica di agente della riscossione , anche quest'ultimo è iscritto, a far data dalla sua istituzione, 1 luglio 2017, al Fondo di solidarietà.
Il Fondo interviene nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria con:
- assegni straordinari nei processi di agevolazione all'esodo
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
- finanziamento di specifici trattamenti ordinari
Va notato che il Fondo ha l'obbligo di pareggio di bilancio per cui non eroga prestazioni in carenza di disponibilità.
PROGRAMMI FORMATIVI
Il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati.
Le aziende ammesse lo effettuano con il sistema del conguaglio dei contributi dovuti .
ASSEGNO ORDINARIO
L'assegno ordinario può essere richiesto per :
1.situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti;
2.situazioni temporanee di mercato;
3.riorganizzazione aziendale;
4.crisi aziendale;
5.contratto di solidarietà;
6.Emergenza COVID-19 d.l.9/2020;
7.COVID-19 nazionale.
Il Fondo assicura la prestazione di un assegno ordinario calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati. Sono previsti i seguenti massimali per il 2020 :
-€ 1.186,29 per una retribuzione inferiore a € 2.184,24;
-€ 1.367,35 per una retribuzione compresa tra € 2.184,24 e € 3.452,74;
-€ 1.727,41 per una retribuzione superiore a € 3.452,74.
NOVITA' COMPILAZIONE UNIEMENS
L'istituto specifica che a partire dalla data di pubblicazione della circolare 54 - 16 aprile 2020 -si dovrà associare un codice identificativo (di 16 caratteri alfanumerici) che identifica l'evento di riduzione/sospensione tutelato .
I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali sono i seguenti:
-AOR = Assegno ordinario;
-ASR = Assegno ordinario per contratto di solidarietà.
In caso di cessazione di attività l'azienda potrà invece richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.