L’Agenzia delle Entrate, con recentissima Circolare n. 10 pubblicata il 16 aprile 2020 (consultabile in allegato) fornisce primi chiarimenti sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
I numerosi provvedimenti normativi adottati dal Governo per contrastare la crisi sanitaria hanno infatti inciso in maniera significativa anche sull’attività giudiziaria. In particolare, l’art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia) e dell’art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità), hanno stabilito il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali delle udienze. La prima norma prevedeva il rinvio delle udienze al 15 aprile 2020 sia con riferimento ai procedimenti civili e penali che con riguardo a quelli davanti alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. La seconda disposizione ha poi recentemente prorogato il termine del 15 aprile all' 11 maggio.
Vi sono però delle eccezioni al rinvio, tra cui:
- i procedimenti nei quali il differimento comporterebbe un grave pregiudizio alle parti;
- quelli di cui agli articoli 283, 351 e 373 c.p.c.;
- i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione;
- i procedimenti finalizzati alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato;
- i procedimenti volti ad adottare misure cautelari quali l’iscrizione di ipoteca o dell’esecuzione del sequestro conservativo
Per quanto riguarda la sospensione dei termini processuali, la Circolare fa presente che questa ha portata molto ampia e, per quanto riguarda il processo tributario, coinvolge anche: la proposizione dell'atto di appello, del ricorso per cassazione e del controricorso, dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale, la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, la costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato, nonché la proposizione dell'appello incidentale. Ma anche: l'integrazione dei motivi di ricorso, la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali, la trasmissione da parte dell'Ufficio delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente.
L’Agenzia ricorda inoltre che la sospensione non si applica ai seguenti termini: procedimenti cautelari, termini già soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall’articolo 6 D.L. 119/2018, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti, termine per la notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti, trattandosi di adempimento non rientrante tra quelli contemplati da tale norma (deve essere quindi rispettato, dagli Uffici, il termine ordinario del 07.2020 per notificare il diniego). La sospensione, tuttavia, opera per i termini di impugnazione del diniego già notificato al contribuente, se i termini non sono già scaduti alla data dell’8 marzo, termine per il pagamento della quinta rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti, fissato al 31 maggio.