Con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte dal Decreto Legge 23 dell’8 aprile 2020, (cd. “Decreto liquidità”). In particolare, il paragrafo 6 della Circolare, riguarda i termini di consegna e trasmissione telematica della certificazione unica 2020 (di cui all’art. 22 del Decreto).
L’ art. 22 del Decreto stabilisce infatti la proroga del termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo nonché quello relativo alla trasmissione telematica delle stesse certificazioni all’Agenzia delle Entrate. Il differimento è previsto al 30 aprile 2020. Inoltre, l'articolo prevede l’esenzione dalla sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche qualora le stesse vengano inviate entro il 30 aprile.
La nuova disposizione risponde a due esigenze, sorte a seguito dell’emergenza COVID-19 :
- agevolare i sostituti d’imposta permettendogli di rispettare le scadenze degli adempimenti fiscali;
- consentire ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale la compilazione della dichiarazione dei redditi con le opportune informazioni.
Infine si ricorda che, esclusivamente per le certificazioni uniche riguardanti i soli redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Modello 730), il termine di trasmissione è fissato al 31 ottobre (che slitta al 2 novembre). Detto termine resta fermo anche a seguito delle ultime disposizioni.
Ciò è stato confermato anche dalla risposta contenuta al paragrafo 6.2.1, fornita dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 (consultabile in allegato).