Nuovi chiarimenti dall'INPS nel messaggio 1621 del 15 aprile 2020 in merito all'utilizzo dei Congedi parentali speciali " COVID 19" istituiti per i genitori alle prese con la sospensione delle attività scolastiche. I requisiti e le modalità di richiesta sono illustrati in dettagli nell'articolo Congedi e permessi COVID 19 .
Ricordiamo comunque che si tratta di un periodo massimo di 15 giorni da fruire a partire dal 5 marzo al 3 maggio 2020, come specifica il nuovo messaggio INPS N. 1648 del 16.4.2020) per i quali l'INPS assicura un indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione, ad uno dei genitori presenti in famiglia, o anche da entrambi in giorni diversi, sempre che l'altro non sia disoccupato o non lavoratore.
Vediamo di seguito in sintesi le indicazioni generali sul diritto a richiedere l'agevolazione e i chiarimenti sulla compatibilità con alcune situazioni specifiche:
- i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale ordinario in questo periodo di emergenza ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa ( con permesso o ferie), possono ancora presentare domanda di congedo COVID-19 .
- Il congedo puo essere richiesto in modalità frazionata (in giorni) alternandolo con attività lavorativa oppure con altre tipologie di permesso o congedo
- il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti iscritti nello stesso stato di famiglia.
N.B I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare se risiedono nella stessa abitazione anche se risultano in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.
Nella tabella che segue sono riepilogati i casi di compatibilità del Congedo COVID 19 con altre agevolazioni e in situazioni particolari
Congedo parentale ordinario |
NON COMPATIBILE |
|
Riposi giornalieri della madre o del padre per allattamento D.lgs n. 151/2001 |
NON COMPATIBILE. |
|
Voucher baby sitting COVID 19 | NON COMPATIBILE | |
Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa |
NON COMPATIBILE |
Se l’attività cessa durante il congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà nello stesso momento . Vale per entrambi i genitori non solo il richiedente |
Strumenti a sostegno del reddito ad es.CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL |
NON COMPATIBILE in caso di cassa integrazione a zero ore COMPATIBILE con attività lavorativa ridotta per l’altro genitore |
E’ possibile comunque scegliere di fruire del congedo COVID 19 invece che della cassa integrazione |
Malattia di un genitore |
COMPATIBILE ( per l’altro genitore) |
|
Congedo Maternità/Paternità |
COMPATIBILE se ci sono altri figli |
Per iscritti alla Gestione separata o Autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 solo se chi fruisce l’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli |
Lavoro agile |
COMPATIBILE |
Infatti il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli. |
Ferie |
NON COMPATIBILE per il richiedente |
Si , per l’altro genitore |
Aspettativa non retribuita |
COMPATIBILE per l’altro genitore |
|
Part-time e lavoro intermittente |
COMPATIBILE per l’altro genitore appartenente al nucleo familiare |
anche durante le giornate di pausa contrattuale |
Percezione del bonus 600 euro INPS (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020) |
COMPATIBILE |
sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente |
Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19 |
COMPATIBILE in caso di sospensione obbligatoria |
Si tratta infatti di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività |
Permessi per assistere figli con disabilità l 104 1992 ampliati di 12 giorni e prolungamento congedo parentale DLGS 151 2001 ART 33. |
CUMULABILI con congedo COVID-19 anche per lo stesso figlio COMPATIBILI anche nella stessa giornata se fruiti dai 2 genitori |
L’istituto precisa che “si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto. ATTENZIONE i permessi non sono previsti in caso di cassa integrazione a zero ore In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale. |