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CONGEDI COVID 19: CHIARIMENTI SULLA COMPATIBILITÀ

3 minuti, Redazione , 17/04/2020

Congedi COVID 19: chiarimenti sulla compatibilità

Casi specifici ed esempi di compatibilità del congedo per i genitori straordinario per COVID 19- Utilizzo fino a 3 maggio 2020 - Messaggi INPS 1621 e 1648 / 2020

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Nuovi chiarimenti dall'INPS  nel messaggio 1621 del 15 aprile 2020 in merito all'utilizzo dei Congedi parentali speciali " COVID 19"  istituiti per i genitori  alle prese con la sospensione delle attività scolastiche. I requisiti e le modalità di richiesta sono illustrati in dettagli nell'articolo Congedi e permessi COVID 19 .

Ricordiamo comunque che si tratta di un periodo massimo di 15 giorni da fruire a partire dal 5 marzo  al 3 maggio 2020, come specifica il  nuovo messaggio INPS N. 1648 del 16.4.2020)  per i quali l'INPS assicura un indennità giornaliera pari al 50%  della retribuzione, ad uno dei genitori presenti in famiglia, o anche da entrambi in giorni diversi, sempre che l'altro non sia disoccupato o non lavoratore.

Vediamo di seguito in sintesi le indicazioni  generali  sul diritto a richiedere l'agevolazione e i chiarimenti sulla compatibilità con alcune situazioni specifiche:

  • i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale ordinario  in questo periodo di emergenza ma  che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa ( con  permesso o ferie), possono ancora presentare domanda di congedo COVID-19 .
  • Il congedo puo essere richiesto  in modalità  frazionata (in giorni) alternandolo con attività lavorativa  oppure con altre tipologie di permesso o congedo
  • il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti  iscritti nello stesso stato di famiglia.

N.B I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare se risiedono  nella stessa abitazione anche se risultano in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.

Nella tabella che segue sono riepilogati i casi di compatibilità del Congedo COVID 19 con altre agevolazioni e in situazioni particolari

Congedo parentale ordinario

NON COMPATIBILE

Riposi giornalieri della madre o del padre  per allattamento D.lgs n. 151/2001

NON COMPATIBILE.

Voucher baby sitting COVID 19  NON COMPATIBILE  

Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa

NON COMPATIBILE

Se l’attività cessa durante il congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà nello stesso momento . Vale per entrambi i genitori non solo il richiedente

Strumenti a sostegno del reddito  ad es.CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL

NON COMPATIBILE in caso di cassa integrazione a zero ore

COMPATIBILE con attività lavorativa ridotta per l’altro genitore

E’ possibile comunque scegliere di fruire del congedo COVID 19 invece che della cassa integrazione

Malattia di un genitore

COMPATIBILE ( per l’altro genitore)

Congedo Maternità/Paternità

COMPATIBILE se ci sono altri figli

Per iscritti alla Gestione separata o Autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 solo se chi fruisce l’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli

Lavoro agile

COMPATIBILE

Infatti il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli.

Ferie

NON COMPATIBILE per il richiedente

Si , per l’altro genitore

Aspettativa non retribuita

COMPATIBILE per l’altro genitore

Part-time e lavoro intermittente

COMPATIBILE per l’altro genitore appartenente al nucleo familiare

anche durante le giornate di pausa contrattuale

Percezione del bonus 600 euro INPS (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020)

COMPATIBILE

sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente

Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19

COMPATIBILE  in caso di  sospensione obbligatoria

Si tratta infatti di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività

Permessi per assistere figli con disabilità l 104 1992 ampliati di 12 giorni e prolungamento congedo parentale DLGS 151 2001 ART 33.

CUMULABILI con congedo COVID-19 anche per lo stesso figlio

COMPATIBILI anche nella stessa giornata se fruiti dai 2 genitori  

L’istituto  precisa che “si tratta di benefici diretti a salvaguardare  due situazioni diverse  non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

ATTENZIONE i permessi non sono previsti in caso di cassa integrazione a zero ore

In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.

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