- i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
- il servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
I due crediti di imposta per la sanificazione e l’adeguamento dei luoghi di lavoro e per l’acquisto di dispositivi anti covid 19 sono inoltre ai sensi dell’art 122 dello stesso decreto, cedibili a terzi fino al 31 dicembre 2021, in luogo dell’utilizzo diretto disciplinato dai singoli articoli.
L’art 120 del Decreto Rilancio rubricato "Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro" riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi quelli del terzo settore un credito di imposta:
- nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020
- per un tetto massimo di spesa di 80.000 euro
- per interventi necessari a far rispettare le misure anti covid quali:
- interventi edilizi come rifacimento degli spogliatoi
- realizzazione di spazi medici
- acquisto arredi di sicurezza
- investimenti in attività innovative (acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento della attività lavorativa e acquisto apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti e utenti)
- il credito è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese
- è utilizzabile in compensazione nel 2021 (oppure ceduto secondo quanto detto sopra ai sensi dell’art 122)
L’art 125 del Decreto Rilancio rubricato "Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro" riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e per effetto delle modifiche apportate in sede referente alle strutture alberghiere a carattere imprenditoriale in possesso di specifici requisiti di legge un credito di imposta:
- nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020
- per un tetto massimo di spesa di 60.000 euro
- per la sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (abroga l'art.64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'art.30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale
- la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le eventuali spese di installazione
- l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Si ricorda che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n 9 del 13 aprile 2020 ha chiarito quali siano i dispositivi interessati dall’agevolazione fiscale del credito:
- mascherine chirurgiche
- Ffp2 e Ffp3
- guanti
- visiere di protezione
- occhiali protettivi
- tute di protezione
- calzari.
- in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
- in compensazione (ad esso non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazioni di cui alla legge 388/2000)
- al posto dell'utilizzo diretto si può optare ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio per la cessione del credito d’imposta