L’articolo 27 del Decreto Liquidità convertito in legge 5 giugno 2020 n 40 mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.
Siccome molti di questi farmaci sono stati utilizzati per la cura dei pazienti covid è nata l’esigenza di neutralizzarli ai fini IVA e imposte dirette.
In generale le regole fiscali vigenti impediscono che ai farmaci ad uso compassionevole possa applicarsi la detrazione dell’IVA e comportano la tassazione ai fini del reddito di impresa. Con il decreto liquidità invece si è raggiunto lo scopo di non far valere:
- la presunzione di cessione di cui all’articolo 1 del DPR 441/97
- e di non considerarli destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa (cosa che avrebbe invece portato alla loro tassazione)
Dopo l’entrata in vigore del decreto liquidità, si ricorda che è peraltro intervenuta anche la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 dall’Agenzia delle entrate fornendo tramite risposte alle FAQ vari chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte dallo stesso decreto ed anche sui farmaci in oggetto.
La circolare ha chiarito che la presunzione di cessione di cui all’art 1 del DPR 441/97 non opera per le cessioni gratuite di farmaci ad uso compassionevole così come definiti dal Decreto del Ministro della Salute del 7 settembre 2017 ed effettuate nei confronti di certi soggetti specificatamente previsti dalla norma.
In particolare, per tali farmaci:
- vale la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto dei farmaci poi ceduti ad uso compassionevole anche in deroga ai principi generali
- vale la deduzione del costo di acquisto sopportato per tali farmaci nel periodo di imposta in cui sono stati ceduti per uso compassionevole e vale la non imputabilità ai fini IRPEF a reddito del valore normale degli stessi beni