In vigore importanti novità sul contratto a termine con il nuovo Decreto Agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto e in vigore dal giorno successivo . Vediamo in sintesi cosa prevede:
- Tutti i contratti a termine attivi alla data di entrata in vigore del DL Agosto sono prorogabili o rinnovabili UNA SOLA VOLTA, per un massimo di 12 mesi senza l'apposizione di causali
- Non c'è piu il limite della data del 23 febbraio in cui i contratti dovevano essere attivi
- la possibilità è prevista a causa dell'emergenza COVID quindi è una situazione eccezionale, con scadenza 31 dicembre 2020 ( riferita alla data del rinnovo del contratto)
- Stop alla proroga obbligatoria dei contratti a termine e di apprendistato nei quali l'attività sia stata sospesa da provvedimenti delle autorità o per Cig . Ma eventuali proroghe applicate nel periodo di vigenza della norma del decreto Rilancio (19-7 /15-8-2020) dovrebbero essere valide
ATTENZIONE Rimane obbligatorio il recupero delle ore di sospensione per eventtuali sospensioni o riduzioni per cig per i soggetti con contratto di apprendistato professionalizzante che ha finalità formative , com previsto dal comma 4 dell’art. 2 del D.L.vo n. 148/2015.
Il testo dell'articolo di legge non nomina espressamente i contratti di somministrazione ma si presume siano ugualmente interessati dalla novità in quanto il Jobs act li ha ricompresi nella disciplina del lavoro a termine.
Si attendono su alcuni punti quindi ulteriori approfondimenti ministeriali,
Per completezza ricordiamo che la disciplina ordinaria del contratto a tempo determinato è stata modificata in senso restrittivo dal Decreto dignità del 2018 che aveva introdotto :
- possibilità di stipula di contratti a termine senza causali solo fino a 12 mesi ,
- causali specifiche per ulteriori rinnovi fino a un massimo di 24 mesi
- aumento dello 0,5% della contribuzione aggiuntiva,.
Per maggiori dettagli leggi lo speciale "Il contratto a tempo determinato: Guida 2020"
Successivamente la pandemia da COVID aveva aperto le porte ad una legislazione di emergenza sui contratti a tempo determinato, poco chiara e molto contestata che prevedeva all'art. 93 del decreto Rilancio (convertito in legge 77 2020 esattamente un mese fa):
- la possibilità di rinnovo dei contratti a termine, somministrazione inclusa, senza le causali obbligatorie per il decreto dignità, solo fino al 31 agosto 2020 escludendo anche l'applicazione della contribuzione aggiuntiva.La norma era appicabile pero solo ai contratti in vigore alla data del 23 febbraio 2020.
- la proroga obbligatoria dei contratti a termine in essere e dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello per un periodo pari ad eventuali interruzioni dell'attività lavorativa dovute all'emergenza .
Anche questo aspetto era stato molto criticato perché illogico ( in periodo di crisi molte aziende non hanno modo ne motivo di prorogare contratti scaduti ) oltre che prevaricatore della libertà di impresa.
La nuova formulazione mette decisamente ordine in materia, offrendo una certa flessibilità per un periodo limitato alle aziende che devono poter rispondere in maniera individualizzata alle difficoltà create dalla pandemia..