La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 5 febbraio 2020, n. 2711, ha puntualizzato che il sistema dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all’esigenza di adeguare, per quanto possibile, la prestazione all’effettiva misura della riduzione dell’attitudine al lavoro. Quindi, in sede di giudizio , sia per prima liquidazione che revisione, l’oggetto resta l'accertamento dell’effettivo grado di riduzione dell’idoneità lavorativa. Per questo non è influente la percentuale richiesta in prima istanza dall'assicurato , mentre va adeguamente valutato l'eventuale aggravamento che puo essersi verificato nel corso del susseguirsi delle procedure legali .
Il caso specifico riguardava un lavoratore vittima di due infortuni nel 2006 per il quale la Corte di Appello di Roma aveva corretto la sentenza di primo grado , condannando l'Inail alla costituzione della rendita unificata per una invalidità pari al 16 come da richiesta e da esito della consulenza tecnica con riferimento al periodo sino al 2007. Non aveva invece accolto la nuova perizia tecnica effettuata per il secondo grado di giudizio del 2008 secondo la quale la percentuale invalidante era aumentata al 26% , in quanto il ricorrente non aveva fatto riferimento ad ulteriori maggiori percentuali.
I giudici della suprema Corte cassano tale conclusione, basata su considerazioni di procedura legale, in quanto contrasta con il principio fondante della normativa sull'assicurazione contro gli infortuni, per due motivazioni complementari, sia di ordine etico che economico, infatti affermano che:
- "La percentuale invalidante richiesta in sede del primo giudizio non può vincolare il giudice, il quale non incorre in violazione dell'art. 112 c.p.c. qualora riconosca quella effettivamente accertata in giudizio, seppure superiore alla prima.
- Inoltre, questa Corte ha chiarito che la disposizione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, esprime un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall'INAIL ".