In data odierna l’ABI Associazione Bancaria Italiana con circolare n. Prot. UCR/ULS/000686 comunica che “è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 il Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23.”
Inoltre, fa sapere nelle note introduttive che vista la straordinaria urgenza, con cui l’esecutivo ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza del COVID-19, con la suddetta circolare “si illustrano le disposizioni sulle quali si richiama la massima attenzione e l’immediato impegno attuativo degli Associati.”
Dal documento si evincono in modo sintetico e riepilogativo le misure a sostegno delle PMI e le modalità di richiesta erogazione di finanziamenti a Garanzia di Stato fermo restando che le “PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI” cosa che richiama alla duplice opportunità a disposizione per il rilancio dell’economia del paese.
A titolo riepilogativo si ricordano i capisaldi delle possibilità di finanziamento offerte dal Decreto così come enunciate da ABI:
- Beneficiari dei finanziamenti garantiti da SACE: tutte le imprese che alla data del 31 dicembre 2019, non siano state classificate nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria e le imprese che alla data del 29 febbraio 2020, non abbiano nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea.
- Impegni richiesti alle imprese beneficiarie: non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020 oltre che di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo di cui l’impresa richiedente faccia parte, non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020; gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
- Finanziamenti ammissibili: sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi: 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale; il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.
- Destinazione dei finanziamenti: Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
- Percentuali di copertura: la percentuale massima di garanzia è pari al 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; all’80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia; al 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
- Procedura di accesso al finanziamento: È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. Per le altre occorrerà la autorizzazione preventiva del Ministero dell’Economia.
N.B. Per il rilascio della garanzia dei finanziamenti le imprese dovranno corrispondere precise commissioni alla SACE e stabilite nello stesso decreto.
La Circolare ABI in oggetto richiama inoltre l’importante modifica apportata con l’ART. 13 del Decreto Liquidità al Fondo centrale di garanzia PMI e per i dettagli si rimanda alla lettura della stessa allegata.