Si susseguono i provvedimenti e le istruzioni per la concessione delle diverse forme di Cassa integrazione per COVID 19 previste dal decreto Cura Italia e integrate dal Decreto Liquidita n. 23 2020 dell'8 aprile.
L'INPS ha pubblicato il 14 aprile il messaggio n. 1607 in cui precisa appunto le modifiche introdotte dall’articolo 41 del decreto-legge n. 23/2020, grazie al quale hanno accesso alla Cassa integrazione COVID 19 Nazionale anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. sempre per una durata complessiva non superiore a 9 settimane.
L'istituto precisa che :
- nelle ipotesi di trasferimento d’azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante si computa anche il periodo di lavoro presso il precedente datore di lavoro.
- Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che in precedenza non rientravano nel novero dei possibili beneficiari . La domanda integrativa deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.
- nelle domande integrative di assegno ordinario nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.
Ricordiamo che un riepilogo delle istruzioni ministeriali sull'accesso alla Cassa integrazione COVID 19 era stato fornito con la circolare n. 8 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali che alleghiamo in fondo all'articolo .
Vengono trattati gli aspetti della domanda di sospensione dei trattamenti di CIGS già in corso e la cassa integrazione in deroga, per le imprese plurilocalizzate.
Per quanto riguarda la CIG in deroga per le aziende vengono riepilogati i documenti da allegare alla domanda , ovvero:
- accordo sindacale (non necessario per le aziende con meno di 5 dipendenti)
- elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario (ore totali, suddivisione oraria, importo) (viene fornito da CLICLAVORO. anche un modello excel utilizzabile)
- dati aziendali (anagrafica, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati del rappresentante legale, dati sulle diverse sedi interessate),
- dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail (vedasi foglio Excel ).
Viene anche specificato che data la sospensione delle attività industriali e commerciali per l'emergenza epidemiologica in corso l’integrazione salariale in deroga può riguardare anche lavoratori ancora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.
La domanda di Cassa integrazioine in deroga per le aziende multilocazzate va inoltrata nella piattaforma CIGSonline con la causale “COVID – 19 Deroga”.
Sono previsti due tipi di invio: “invio cartaceo” e/o “invio digitale”, nel caso di “invio cartaceo” va allegata la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza contenente marca da bollo e firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità. Non si terrà conto di domande inoltrate in modalità diversa. Eventuali istanze già inviate dovranno essere comunque ritrasmesse in modalità telematica.
Va inviata una sola domanda per ogni unità produttiva
In una delle faq pubblicate ieri sul sito ministeriale viene anche chiarito che le aziende multilocalizzate in più di 5 regioni o province autonome che presentano l’istanza di Cigd direttamente al Ministero possono allegare un unico accordo sindacale, riferito a tutte le unità produttive.
Con il Messaggio 1525 2020 l'inps ha chiarito le modalità per l’invio dei decreti di concessione regionali relativi alla cassa integrazione in deroga da parte delle Regioni e province autonome interessate . Viene ricordato che tale prestazione è aggiuntiva sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Considerato che il periodo di cassa integrazione in deroga è espresso in settimane, le Regioni, a cui compete la concessione della prestazione, previa verifica che le aziende non abbiano già usufruito dell’intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite complessivo delle 9 o 13 settimane di concessione. Si ricorda che i decreti devono essere inviati esclusivamente dalle Regioni e una volta completata l’istruttoria interna, sarà emesso il provvedimento di autorizzazione al pagamento, che sarà reso disponibile all’interno del Fascicolo elettronico e notificato al datore di lavoro. Solo in quel momento i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41”, sulla base delle modalità semplificate previste dal messaggio n. 1508 del 6 aprile 2020, completo del numero di autorizzazione.