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IMPOSTA DI BOLLO E-FATTURE: ENTRO MERCOLEDÌ 20 GENNAIO VERSAMENTO PER IL 4° TRIMESTRE

Imposta di bollo e-fatture: entro mercoledì 20 gennaio versamento per il 4° trimestre

Il 20 gennaio scade il termine per pagare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del IV° trimestre 2020; a partire dalle fatture emesse dal 2021, nuovi termini di scadenza

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Entro mercoledì 20 gennaio 2021 va versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2020 riguardante i mesi di ottobre - novembre - dicembre. Il Decreto Liquidità convertito in Legge 5 giugno 2020 n.40 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 in vigore dal 7 giugno 2020 aveva confermato con l’art. 26 la proroga del versamento dell’imposta di bollo per le e-fatture senza applicazione di sanzioni e interessi, in presenza di particolari condizioni, ovvero:

  • per l’imposta dovuta sulle fatture emesse nel primo trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire senza l’applicazione di sanzioni nè interessi, insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre, entro il 20 luglio 2020,
  • per l’imposta sulle fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire senza l’applicazione di sanzioni nè interessi insieme all’imposta dovuta per il terzo trimestre entro il 20 ottobre 2020,

lasciando invariati i termini di versamento dell’imposta dovuta per il terzo e il quarto trimestre 2020.

Calendario delle scadenze dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 2020

Termini versamento imposta di bollo senza sanzioni e interessi

AMMONTARE
Imposta di Bollo
 < 250
,00 €

AMMONTARE
Imposta di Bollo
> 250 €

1° trimestre

20 luglio 2020

20 aprile 2020

1° trimestre + 2° trimestre

20 ottobre 2020

20 luglio 2020

3° trimestre
20 ottobre 202020 ottobre  2020
4° trimestre
20 gennaio 202120 gennaio 2021

Nuove scadenze di versamento dal 2021

A partire dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze del 4 dicembre 2020, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovrà essere effettuato alle seguenti scadenze:

  • per le fatture emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno di riferimento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre
  • mentre per fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre

Per approfondire leggi l'articolo Imposta di bollo e-fatture: dal 2021 nuovi termini di versamento

Modalità di versamento

L’imposta di bollo è dovuta sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva (se di ammontare superiore a 77,47 euro) inoltre ricordiamo che nell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e Corrispettivi”, è presente il servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI), l’elaborazione del quale da parte dell’Agenzia delle entrate avviene il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato con due modalità:

  • con il servizio presente nella suddetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale,
  • oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. In questo caso i codici tributo da utilizzare, istituiti con Risoluzione n. 42/E/2019, sono differenziati in relazione al trimestre di competenza:
    • 2521 per il primo trimestre,
    • 2522 per il secondo trimestre
    • 2523 per il terzo trimestre,
    • 2524 per il quarto trimestre.

Infine, rammentiamo che la procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, ovvero la procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta (di cui all’articolo 12-novies D.L. 34/2019), si applicherà alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021, così come disposto dall'articolo 143 D.L. 34/2020.

Si segnala che per una panoramica del funzionamento dell'imposta di bollo, è utile leggere l'articolo di approfondimento: Marca da bollo sulle fatture: ecco come si applica

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