Nel contesto dell'emergenza Coronavirus arriva anche la prima sentenza di diritto del lavoro in materia di misure di sicurezza da assicurare non solo ai lavoatori dipendenti ma anche ai collaboratori coordinati e continuativi come i fattorini o "riders".
La pronuncia del Tribunale di Firenze n. 1° aprile 2020, n.866, riguarda infatti un fattorino per conto di esercizi commerciali alimentari iscritti a una piattaforma digitale di organizzazione di recapito dei beni, che aveva chiesto di avere a disposizione i dispositivi individuali di protezione contro il rischio COVID-19 (guanti, mascherina , gel igienizzanti e prodotti di pulizia dello zaino). A fronte della risposta negativa della società il lavoratore ha fattto ricorso al giudice del lavoro che lo ha accolto , basandosi sul principio affermato dalla Cassazione sez. Lavoro, n. 1663 del 24 gennaio 2020, n.1663, (vedi qui l'approfondimento e il testo della sentenza)
In accordo con i Supremi Giudici la sentenza afferma infatti che anche per il lavoratore autonomo il rapporto di lavoro va ricondotto a quelli disciplinati dall'art. 2 D.Lgs. 81/2015, per i quali, "in un'ottica sia di prevenzione sia "rimediale", si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente".
Su questa base trovano applicazione anche le identiche tutele in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per cui anche per il lavoro tramite piattaforme digitali, il committente che utilizza la piattaforma è tenuto "nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" con la fornira di Dispositivi di protezione individuale e prodotti per l'igienizzazione dei materiali di lavoro come mezzo di trasporto e zaino.