Il Decreto Cura Italia, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 17 marzo 2020, ha previsto una somma di 150 milioni di euro per il 2020 da utilizzare per eventuali requisizioni di presidi medici da privati o strutture pubbliche e in particolare:
- presidi sanitari
- presidi medico-chirurgici,
- beni mobili di qualsiasi genere
- beni immobili
Tale possibilità è stata prevista per fronteggiare l’emergenza da Covid 19 e per dare ossigeno alle strutture pubbliche delle zone più colpite, ma non solo.
Ai sensi dell’art 6 del D.L. n 18 fino al termine dello stato di emergenza si autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile alla requisizione in uso o in proprietà, dei suddetti presidi e materiali.
Secondo quanto stabilito dal decreto la requisizione non può avere una durata superiore alla data del 31 luglio 2020 e comunque può essere prorogata per tutta la durata dell’emergenza e relativamente ai beni in uso non può durare per un periodo superiore a 6 mesi, poiché diversamente vige l’obbligo di requisizione in proprietà.
La requisizione in uso o in proprietà fa sorgere l’esigenza di corrispondere una indennità di risarcimento ai soggetti ai quali i materiali vengono sottratti per necessità pubbliche.
L’indennità varia a seconda della tipologia di bene e a seconda che i presidi siano:
- in uso
- in proprietà
All’atto della consegna del bene il proprietario riceverà l’indennità calcolata secondo valori correnti di mercato al 31 dicembre 2019.
Per i dettagli in merito al calcolo delle indennità si legga l’articolo “Decreto cura Italia: ok alle requisizioni di presidi medici privati”
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile ha fornito chiarimenti in merito al campo di applicazione dell’IVA per le indennità spettanti per le requisizioni.
Ossia è stato chiesto se “tali indennità abbiano natura risarcitoria (quindi fuori campo IVA) o natura di corrispettivo erogato per l'acquisizione o la prestazione di uso del bene (in questi casi operazione imponibile IVA)”.
L’agenzia ha chiarito che in tale ambito già si era espressa con Risoluzione del 31 ottobre 2000, n. 160, dicendo che nel caso di requisizione, sia in proprietà sia in uso, spetta al requisito un'indennità a ristoro del sacrificio subito, liquidata secondo criteri di stima.
Ai fini dell’IVA, le requisizioni in proprietà, accompagnate da indennità, in quanto determinano un trasferimento a titolo oneroso, sia pure coattivo, della proprietà di un bene, rientrano nella previsione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.
Nell'ampio concetto di cessione di cui al citato articolo devono, infatti, ricomprendersi tutti i trasferimenti di beni, pur se coattivi, in armonia a quanto disposto dall’articolo 14 della Direttiva 112/2006/CE che considera come cessione il trasferimento, accompagnato dal pagamento di indennità, della proprietà di un bene, per effetto di atto della pubblica autorità.
Per espressa previsione dell'articolo 2 citato rientrano nella categoria delle cessioni di beni anche gli atti che costituiscono o trasferiscono diritti reali di godimento.
Le requisizioni in uso, pertanto, in quanto atti che costituiscono o trasferiscono un diritto reale in capo alla P.A.,sono agli effetti dell'IVA cessioni di beni.
Accertata la rilevanza oggettiva delle requisizioni, ai fini dell’imposizione ad IVA, è necessario riscontrare, anche per tali cessioni, l’esistenza del presupposto soggettivo, nonché la condizione della effettuazione nell'esercizio di imprese, arti o professioni.