Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza:
- relativi all'attività degli uffici, degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione;
- per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a causa di eventi eccezionali;
- che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione;
- sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione.
Ciò è previsto dall’art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159.
Il Dl Cura Italia (articolo 67, comma 4), ha stabilito che, la norma sopra citata, si applica, anche in deroga allo Statuto del contribuente. Il rinvio introdotto dal legislatore nell’art. 67 del Decreto Cura Italia comporta quindi che tutti i termini, di decadenza o di prescrizione, relativi alle attività degli uffici degli enti impositori e che scadono nel corso del 2020, siano automaticamente prorogati a fine 2022.
L’Agenzia delle Entrate (con Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 3 aprile 2020, disponibile in allegato) ha poi specificato al paragrafo 2.1 che:
- la proroga dei termini di decadenza riguarda tutte le attività per le quali è prevista una decadenza dei termini (attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso), nell’ottica di compiere una sistematizzazione della disciplina dell’accertamento relativa alla generalità dei tributi;
- sono quindi rinviati i termini riguardanti gli accertamenti relativi al 2015 ovvero 2014 in caso di dichiarazione omessa (come accade ad esempio per le attività di notifica degli atti di accertamento o di rettifica per le imposte dirette e IVA).
L’Agenzia ha inoltre illustrato che, la finalità dell’intervento del legislatore è anche quella di distribuire la notifica degli atti accertamento da parte degli uffici in un periodo di tempo più lungo. In questo modo si vorrebbe evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di crisi.
Non si può non rilevare tuttavia che la proroga dei termini di decadenza introdotta dal legislatore risulta nettamente a favore degli enti impositori.