Da giorni siamo abituati allo stop delle attività produttive e ci siamo anche abituati al restare a casa per ridurre al massimo e il prima possibile la diffusione del contagio da Corona virus che sta mettendo in ginocchio anche l’economia.
Molti commercianti e non solo, hanno dovuto chiudere i battenti e non per questo hanno maturato il diritto a non dover corrispondere il canone di locazione della loro attività, si tratterebbe infatti di una decisione arbitraria, che giustificherebbe azioni legali da parte del locatore.
Con tanti provvedimenti susseguitisi in queste settimane, il Governo è intervenuto per rispondere alla emergenza e in seguito tecnici e contribuenti hanno sollevato la necessità di ampliare norme o spigare provvedimenti in modo da renderli massimamente efficaci per tutte le fattispecie.
Parlando di locazioni se è vero come è vero che in principio il covid ha generato il pensiero che la forza maggiore potesse annullare tutte le obbligazioni contrattuali in corso, quanto meno quelle del mese di marzo, è altrettanto vero che con il passare del tempo si sta comprendendo che i sacrifici economici dovranno essere ripartiti tra tutti al fine di poter auspicare una ripresa.
Il locatore e il conduttore dovranno pertanto ragionare sulle sorti future del contratto, che verosimilmente parlando non potrà proseguire alle medesime condizioni.
Dal punto di vista della legge spetterebbe al conduttore l’iniziativa di proporre soluzioni che possano soddisfare le sue nuove mutate esigenze.
Le strade percorribili sono essenzialmente due:
- Il conduttore potrebbe chiedere al locatore di prorogare la scadenza del pagamento, senza addebito di interessi o di altre penalità.
Tale opzione troverebbe conforto nell’articolo 1256 del Codice civile che tratta di impossibilità temporanea della prestazione dovuta per impedimenti oggettivi ed esonera il debitore da ogni responsabilità sino a quando cesserà l’impedimento stesso.
Le parti possono quindi concordare una proroga solo per un determinato periodo, decorso il quale verrà eseguito il versamento del dovuto.
- Dato che la durata dell’emergenza Covid-19 non è prevedibile l'altra alternativa possibile sarebbe quella di richiedere la riduzione del canone per tutto il periodo in cui resteranno in vigore le limitazioni imposte all’apertura degli esercizi pubblici.
Commercianti, artigiani e imprenditori potrebbero dover fare i conti nell’immediato futuro con capacità reddituali ridotte, incompatibili con i canoni concordati prima dell’emergenza quindi sarebbe opportuno pattuire con il locatore già da oggi una definitiva riduzione del corrispettivo con due opzioni:
- fino alla scadenza legale del contratto in corso
- stipulando un nuovo contratto.
Si veda in proposito l’articolo “Accordo di riduzione canone di locazione: come fare”
Quest'ultima sarebbe sempre una ipotesi confortata dall’articolo 1467 del Codice civile, che prevede la possibilità di domandare la risoluzione del contratto se è diventato troppo oneroso per avvenimenti straordinari e imprevedibili.
Come si diceva, il buon senso vorrebbe che i locatori non respingessero le ragionevoli e oggettive richieste dei conduttori proprio perché anche loro, in caso di risoluzione definitiva si troverebbero un locale sfitto ma ugualmente tasse da pagare.
Resta salvo il diritto del conduttore di avvalersi del credito d’imposta qualora provveda al pagamento del canone così come previsto dalla circolare n. 8/E di venerdì scorso, ma solo per gli immobili con la categoria catastale C/1.
Si attendono comunque ulteriori provvedimenti anche per le locazioni e non commerciali e non solo con il “decreto Aprile”.