L’emergenza da Covid 19 ha richiesto come sappiamo numerosissimi interventi normativi da parte del Governo che ha dovuto rispondere in tempi record a tutta una serie di necessità scaturenti dal blocco delle attività necessario al contenimento dei contagi. I decreti governativi hanno poi determinato l’intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate che successivamente con circolari esplicative ha dovuto integrare la normativa.
L’ultima in ordine di tempo è stata la Circolare n. 8/E del 3 aprile con la quale l’Agenzia ha risposto in più di 70 pagine ai numerosi dubbi dei contribuenti su questioni di ordine fiscale.
Tra questi si è parlato di fatturazione elettronica, visto che per le e-fatture gli adempimenti ai quali sono tenuti i contribuenti seguono un canale del tutto proprio che ha generato dubbi in merito al diritto o meno di sospensione.
Nel decreto Cura Italia (DL 18/2020) come sappiamo non è stato disposto uno slittamento dei termini generalizzato, ma differenziato a seconda del tipo di attività svolta e/o del volume di ricavi dichiarato.
Inoltre, la norma che ha disposto lo slittamento al 30 giugno 2020 dei termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 è risultata di dubbia interpretazione e comprensione in riferimento all’ambito applicativo.
In particolare non era chiaro se questa sospensione riguardasse anche le fatture e i corrispettivi elettronici.
Ricordiamo che per questi adempimenti sono previsti specifici termini di trasmissione all’Amministrazione finanziaria:
- le fatture elettroniche devono essere emesse e trasmesse al SdI entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione;
- i corrispettivi telematici devono invece essere trasmessi contestualmente all’emissione del documento commerciale, salvo il caso in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale, la trasmissione dei corrispettivi non sia non contestuale, in quanto differita ad un momento successivo per giustificato motivo (per assenza di rete internet o per problemi di connettività del dispositivo) oppure per il caso in cui si fruisca del differimento al mese successivo per coloro i quali non hanno ancora il Registratore telematico.
Nella risposta l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’emissione del documento sia analogico che elettronico, in quanto documento destinato alla controparte contrattuale, è necessaria per adempiere anche ad obblighi nascenti dal decreto Cura Italia oltre che è funzionale all’esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti come ad esempio la detrazione dell’IVA, pertanto non sarà possibile estendervi quanto previsto per la sospensione di altri adempimenti fiscali prevista dal Cura Italia. Sarà quindi necessario rispettare i consueti termini di emissione sopra richiamati.
Resta possibile per l’Agenzia la facoltà in taluni casi di applicare l’articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.