Arriva la tanto attesa circolare dell'Agenzia delle Entrate sul cd. Decreto Cura Italia (DL 18/2020) che nel fornire una risposta tempestiva da parte del Governo alla situazione emergenziale, ha fatto sollevare molti dubbi. In 76 pagine di FAQ, nella Circolare 8/E del 3 aprile 2020, l'Agenzia fornisce chiarimenti ai quesiti degli operatori e della stampa. La circolare è allegata a questo articolo.
Tra i principali chiarimenti forniti si segnalano i seguenti:
- Premio ai lavoratori dipendenti: per quanto riguarda la determinazione del limite di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. I sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
- Erogazioni liberali e solidarietà alimentare: la deduzione non è parametrata al reddito, pertanto l’agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. Inoltre, le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il Dl n. 18/2020.
- Sospensioni per aziende, professionisti e Fisco: nel caso di più attività esercitate nell’ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal Dl n. 9/2020 fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.
- Gruppo Iva: la sospensione dei termini dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva.
- Imposta di registro: tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso indipendentemente dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche