Per combattere l’emergenza da Covid 19 il Governo ha previsto come già sappiamo all’art 66 del Decreto Cura Italia denominato “Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” diversi benefici fiscali per chi dona a sostegno dell’emergenza stessa.
Trascorse oramai più di due settimane dal Decreto si valutano ulteriori approfondimenti di queste misure poiché strada facendo ci si è resi conto che alcuni importanti operatori non sono stati inclusi nel provvedimento normativo e, pur di fatto già partecipando attivamente alla solidarietà, non avranno, a meno di cambiamenti e integrazione della norma, la possibilità di godere di tali benefici fiscali.
Ricordiamo innanzitutto che i benefici previsti riguardano tanto le imprese, quanto i privati ma che sono sottoposti a specifici parametri.
Ad esempio, sarebbe conveniente ampliare il beneficio fiscale prevedendo una integrale deducibilità della donazione dal reddito d’impresa ed estendendo tale possibilità a tutti gli operatori del mondo no profit già effettivamente coinvolti nell’emergenza da covid 19.
La dicitura di “reddito di impresa” esclude ad esempio degli operatori importantissimi quali gli studi professionali associati in quanto l’esercizio di arti e professioni in forma associata genera reddito da lavoro autonomo e non di impresa.
Analizzando il comma 2 dell’art 66 “per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133” si comprende che tali benefici spettano per determinati soggetti e in particolare si tratta di “Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche”.
Questo sinteticamente quanto riportato dalla norma:
- deducibilità integrale dal reddito d’impresa delle erogazioni in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti;
- esenzione di tali trasferimenti in denaro dall’imposta sulle donazioni;
- le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti che possono beneficiare delle suddette liberalità siano solo quelli identificate dal D.P.C.M. 20 giugno 2000.
Ciò premesso il beneficio fiscale della deducibilità totale della donazione dal reddito d’impresa è subordinato al fatto che la liberalità sia destinata a determinati soggetti.
L’art. 1 del D.P.C.M li stabilisce:
- le ONLUS;
- le organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
- le fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, nonché gli enti pubblici non economici;
- le associazioni sindacali e di categoria.
Si comprende che da tale ambito sono escluse ad esempio le associazioni medico-scientifiche che, pur non essendo ONLUS o non avendo tra le proprie finalità quelle previste per avere diritto alla agevolazione, realizzano nel quotidiano numerose e meritevoli iniziative a sostegno della popolazione colpita dal Covid-19.
I dati inoltre testimoniano che alcuni ospedali preferirebbero non ricevere denaro ma direttamente medicinali, apparecchiature mediche, mascherine, respiratori, etc., al fine di velocizzare gli interventi e molti enti non ricompresi nella normativa agevolativa potrebbero assolvere a tale importante compito.
Perciò, nella speranza di massimizzare la quantità e l’efficacia delle donazioni a sostegno dell’emergenza Covid-19, sarebbe opportuno non precludere il beneficio dell’integrale deducibilità dal reddito d’impresa in base alla natura giuridica o alle previsioni statutarie dei destinatari della erogazione ed estendere l’incentivo a tutte le realtà del mondo no profit.
Si legga infine la FAQ intitolata “L’erogazione liberale è deducibile dal reddito di imprese se in perdita?” con la trattazione di quanto previsto dalla circolare n. 8/E di aprile 2020