L’accertamento iniziale effettuato dall’Ufficio deve basarsi sugli elementi utilizzati per emettere l’avviso. I documenti devono infatti essere allegati o enunciati sin dal principio, in quanto la produzione degli stessi in appello non è ammissibile.
Ciò è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la recentissima Sentenza n. 7649 (consultabile nel file allegato).
Il Giudice di legittimità ha accolto il ricorso di una s.r.l., la quale:
- lamentava il fatto che l’atto impositivo emesso dall’Ufficio era carente degli elementi probatori del maggior valore degli immobili acquistati;
- rilevava la mancanza di allegazione o enunciazione degli elementi utilizzati dall’Ufficio per giungere alla determinazione del valore degli immobili.
Le questioni sollevate dalla società venivano confermate dalla consulenza tecnica.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e, solo in tale occasione, integrava i documenti mancanti. L’Ufficio poneva alla base del proprio operato la circostanza che, nel processo tributario, è ammesso il deposito di documenti dalle parti anche in appello, purchè gli stessi siano preesistenti nel giudizio di primo grado.
La Sentenza della Cassazione tuttavia, accoglie il ricorso della società, evidenziando che l’Ufficio, pur non avendo trasgredito una norma processuale, aveva posto alla base del proprio operato delle giustificazioni carenti di elementi probatori, violando l'obbligo di motivare gli atti impositivi. In tal modo non aveva reso noto gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto alla diversa stima oggetto della contestazione. L’integrazione dei documenti solo in fase di giudizio di appello, non è infatti ammissibile e ciò comporta la nullità dell’atto di accertamento.