Tra le risposte alle FAQ fornite dal Ministero dell'Economia una riguarda il tema dell'accesso all'indennità di 600 euro per i soci di società.
Il Ministero riporta il seguente chiarimento:
I SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE O DI CAPITALI CHE PER OBBLIGO DI LEGGE DEVONO ISCRIVERSI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO, (NON CLASSIFICABILI COME LAVORATORI AUTONOMI PERCHÉ SVOLGONO L’ATTIVITÀ IN FORMA SOCIETARIA) SONO TRA I DESTINATARI DELL’INDENNITÀ DI 600 EURO PER IL MESE DI MARZO?
E IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA, I 600 EURO SONO DA RICONOSCERE A TUTTI I SOCI?
Sì, se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell’INPS. L’indennità riconosciuta dall’articolo 28 è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale"
Viene indicata quindi come condizione indispensabile l'iscrizione alla gestione speciale INPS di riferimento per il settore in cui opera la societa (snc , sas, srl) Gestione artigiani o commercianti o coltivatori diretti, coloni e mezzadri .
La circolare Inps n. 49 del 30 marzo 2020 precisa però anche che "La prestazione è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui sopra (iscritti a Gestione artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata .
Di conseguenza il bonus 600 euro non spetta:
- ai soci di snc, sas e srl che siano anche lavoratori dipendenti della società, o di altra società o datore di lavoro, in quanto "iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie" e quindi coperti da altri misure speciali previste dal decreto Cura Italia (cassa integrazione ordinaria FIS o cassa in deroga)
- ai soci dirigenti di società, anch'essi titolari di una posizione previdenziale in altra forma previdenziale obbligatoria
Hanno diritto invece i soci amministratori di società che percepiscono un compenso in quanto obbligati alla tanto discussa doppia iscrizione INPS ( sia gestione speciale che gestione Separata).
Riguardo gli amministratori non soci, la Fondazione Studi consulenti del lavoro, in un documento di chiarimenti, specifica invece che:
Domanda: PER GLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE CHE PERCEPISCONO COMPENSO E CHE QUINDI VERSANO ALLA GESTIONE SEPARATA È POSSIBILE CHIEDERE L’INDENNITÀ DI 600 EURO?
Risposta: "L’articolo 27 del D.L. n. 18/2020 prevede che l’indennità riguardi i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Gli amministratori non sono titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in quanto il compenso percepito deriva da una delibera dell’assemblea sulla base di quanto previsto dal codice civile e dallo statuto". In questo modo si era espressa la Cassazione nella sentenza a Sezioni unite (numero 1545/2017).
Secondo questa interpretazione letterale della norma quindi gli amministratori di società non provvisti di posizione previdenziale come soci nella gestione speciale e iscritti solo alla Gestione separata non potrebbero accedere al bonus 600 euro, anche se la ratio del decreto legge che intende tutelare tutte le categorie, va in direzione opposta.
E' un punto controverso sulla stampa specializzata su cui purtroppo la circolare INPS 49 non ha fornito chiarimenti specifici.
Riportiamo per completezza il testo della norma:
Art. 27 - (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 28 – (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)
1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.