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BONUS 600 EURO ANCHE AI SOCI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

5 minuti, Redazione , 03/04/2020

Bonus 600 euro anche ai soci amministratori di società

Indennità 600,00 euro ai soci di società, sia di persone che capitali a condizione che siano iscritti alle Gestioni speciali INPS. Controverso l'accesso degli amministratori non soci

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra le risposte alle  FAQ fornite dal  Ministero dell'Economia una riguarda il tema dell'accesso all'indennità di 600 euro per i  soci di società.

Il Ministero riporta il seguente chiarimento:

I SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE O DI CAPITALI CHE PER OBBLIGO DI LEGGE DEVONO ISCRIVERSI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO, (NON CLASSIFICABILI COME LAVORATORI AUTONOMI PERCHÉ SVOLGONO L’ATTIVITÀ IN FORMA SOCIETARIA) SONO TRA I DESTINATARI DELL’INDENNITÀ DI 600 EURO PER IL MESE DI MARZO?

E IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA, I 600 EURO SONO DA RICONOSCERE A TUTTI I SOCI?

Sì, se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell’INPS. L’indennità riconosciuta dall’articolo 28 è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale"

Viene indicata quindi come condizione indispensabile l'iscrizione alla gestione speciale INPS di riferimento per il settore in cui opera la societa  (snc , sas,  srl)  Gestione artigiani  o commercianti o coltivatori diretti, coloni e mezzadri .

La circolare Inps n. 49 del 30 marzo 2020 precisa  però anche che "La prestazione è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui sopra (iscritti a Gestione artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata .

Di conseguenza il bonus 600 euro non spetta:

  • ai soci di snc, sas e srl che siano anche lavoratori dipendenti della società, o di altra società o datore di lavoro, in quanto  "iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie" e quindi coperti da altri misure speciali  previste dal decreto Cura Italia (cassa integrazione ordinaria FIS o cassa in deroga)
  • ai soci dirigenti di società,  anch'essi  titolari di una posizione previdenziale in altra forma previdenziale obbligatoria

Hanno diritto invece  i soci amministratori di società che percepiscono un compenso  in quanto obbligati alla tanto discussa doppia iscrizione INPS ( sia gestione speciale che gestione Separata). 

Riguardo gli amministratori non soci, la Fondazione Studi consulenti del lavoro, in un documento di chiarimenti, specifica invece che:

Domanda: PER GLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE CHE PERCEPISCONO COMPENSO E CHE QUINDI VERSANO ALLA GESTIONE SEPARATA È POSSIBILE CHIEDERE L’INDENNITÀ DI 600 EURO?

Risposta: "L’articolo 27 del D.L. n. 18/2020 prevede che l’indennità riguardi i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Gli amministratori non sono titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in quanto il compenso percepito deriva da una delibera dell’assemblea sulla base di quanto previsto dal codice civile e dallo statuto". In questo modo si era espressa la Cassazione nella sentenza a Sezioni unite (numero 1545/2017).

Secondo questa interpretazione letterale della norma quindi gli amministratori di società non provvisti di posizione previdenziale come soci nella gestione speciale e iscritti solo alla Gestione separata non potrebbero accedere al bonus 600 euro, anche se la ratio del decreto legge che intende tutelare tutte le categorie, va in direzione opposta.

E' un punto controverso sulla stampa specializzata su cui purtroppo la circolare INPS 49 non ha fornito chiarimenti specifici.

Riportiamo per completezza il testo della norma:

Art. 27 -  (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di  rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata  di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad  altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.  L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al  Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di  scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri  provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 28 – (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)
1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Allegato

Circolare INPS 49-2020 indennità 600 euro

Tag: EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LAVORO AUTONOMO LAVORO AUTONOMO

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Commenti

Massimo Calzolari - 10/06/2020

Io sono socio di srl, ed ho compenso come amministratore, iscritto alla gestione separata e la risposta di INPS che respinge la mia richiesta: si comunica che la Sua richiesta di BONUS è stata respinta definitivamente in quanto per l'Amministratore di società non è previsto il diritto all'indennità, non essendo una categoria di lavoro ma una carica societaria. Distinti saluti.

beppe - 01/06/2020

Buongiorno, Ho un quesito da chiedere in merito al Vs. articolo: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/28398-bonus-600-euro-anche-ai-soci-amministratori-di-societ-.html Ho presentato domanda a INPS per ottenere i 600 euro. Sono amministratore di SRL (settore commercio), pago INPS regolarmente dal 2006 e ho dimostrato il documento : “acquisizione domanda di iscrizione alla gestione separata: collaboratore coordinato e continuativo” Inps ha rigettato la mia richiesta con questa risposta: “Buongiorno, in riferimento al provvedimento di reiezione ricevuto, si conferma la respinta della domanda in oggetto. La prestazione non può essere riconosciuta poiché, sebbene lei sia iscritto alla Gestione Separata con versamento dell’aliquota contributiva previdenziale dovuta da parte dei lavoratori parasubordinati pari al 34,23%, ad oggi non risulta che lei abbia in essere un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo, così come previsto dall’art.27 del D.L. n.18/2020 cd. ”Decreto Crescita” che dispone testualmente “1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.” La misura non spetta, infatti, agli amministratori di società in quanto il compenso percepito deriva da una delibera dell’assemblea sulla base di quanto previsto dal codice civile e dallo statuto. Avverso il provvedimento di reiezione, potrà essere presentato ricorso all’Autorità giudiziaria. Cordiali saluti Volevo sapere se interpretazione del funzionario è sbagliata ? Nel senso che secondo il Vs. articolo sembrerebbe di sì. Attendo un Vs. gentile aiuto. Cordiali saluti, Beppe

SUSANNA FINESSO - 05/06/2020

Gentile Beppe buongiorno purtroppo l'interpretazione del funzionario non è sbagliata e non si discosta da quanto riportato nell'articolo . Abbiamo illustrato due casi diversi seppure contigui: quello di socio- amministratore , che ha diritto al bonus perche iscritto sia alla gestione speciale e che alla gestione separata e quello di amministratore non socio che non ha diritto, a meno che non sia titolare di un formale contratto di collaborazione. Sembra da quanto riporta che Lei faccia parte della seconda categoria. L'articolo riporta il chiarimento fornito dalla Fondazione consulenti del lavoro : " sugli amministratori non soci, la Fondazione Studi consulenti del lavoro, in un documento di chiarimenti, specifica invece che: Domanda: PER GLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE CHE PERCEPISCONO COMPENSO E CHE QUINDI VERSANO ALLA GESTIONE SEPARATA È POSSIBILE CHIEDERE L’INDENNITÀ DI 600 EURO? Risposta: "L’articolo 27 del D.L. n. 18/2020 prevede che l’indennità riguardi i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Gli amministratori non sono titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in quanto il compenso percepito deriva da una delibera dell’assemblea sulla base di quanto previsto dal codice civile e dallo statuto". In questo modo si era espressa la Cassazione nella sentenza a Sezioni unite (n. 1545/2017).Secondo questa interpretazione letterale della norma quindi gli amministratori di società non provvisti di posizione previdenziale come soci nella gestione speciale e iscritti solo alla Gestione separata non potrebbero accedere al bonus 600 euro, anche se la ratio del decreto legge che intende tutelare tutte le categorie, va in direzione opposta". Purtroppo duenque la discrepanza non è tra il nostro articolo e la risposta dell'Inps , ma nella tutela che viene fornita di fatto a due figure assimilabili, sulle quali, grazie anche alla farraginosità delle norme, l'Inps ha spesso potuto dare interpretazioni restrittive e formalistiche. Sul tema del rapporto di collaborazione di fatto tra amministratore e società puo vedere l'approfondita analisi del Sole del 28.5.2020 a firma A.C. Scacco in cui ricorda le diverse interpretazioni della cassazione negli anni e conclude comunque che "ove il rapporto di collaborazione coordinata venisse in concreto accertato, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legge, la indennità dovrebbe essere erogata". Purtroppo l'INPS richiede il rapporto di collaborazione formalizzato da uno specifico contratto , cosa che non si verifica nella maggioranza dei casi. Sperando di aver fornito un chiarimento utile, la ringraziamo per l'attenzione. Un cordiale saluto.

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