L’art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha previsto la sospensione delle cartelle di pagamento con scadenza in una data compresa tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Per avere diritto alla sospensione è necessario che la cartella sia già stata affidata al concessionario della riscossione.
Questo esclude dal vantaggio sospensivo gli avvisi bonari ossia quelli per i quali i contribuenti hanno cominciato a pagare le rate.
Tali contribuenti che versano in condizioni di difficoltà economica avrebbero bisogno come gli altri di un periodo sospensivo.
Dopo le prime valutazione in merito a questa delicata questione effettuate dalla Corte dei Conti, pare che la strada probabilmente percorribile, sia quella della sospensione anche per questi avvisi, anche se sarà necessaria da parte del Governo, la fissazione di parametri ben precisi.
Ma facciamo un passo indietro: gli esperti già a lavoro per valutare se ampliare fino al 31 maggio, la sospensione già attiva prevista per IVA, ritenute e contributi discutono anche di una strada percorribile per gli avvisi.
Ciò che si valuta, per l'IVA, le ritenute e i contributi, è se ampliare il limite del fatturato dai 2 milioni di euro, oggi vigente, a quello di 10 milioni di euro, al fine di ricomprendere una più ampia fetta di contribuenti.
Si valuta inoltre se sia il caso, sempre per avvalersi della sospensione, di far ricadere sul contribuente l’onere di dimostrare l'effettiva contrazione dell’attività.
Tutti parametri che però non sarebbero praticabili per gli avvisi bonari poiché essi riguardano anche soggetti privati, che non esercitano attività imprenditoriale né professionale.
Occorre peraltro ricordare qualora si estendesse agli avvisi la stessa sospensione prevista per le cartelle di pagamento, che, come per le cartelle, non si dovrebbe collegare il beneficio al alcuna condizione.
Tutto ciò premesso si sottolinea che a livello pratico la sospensione degli avvisi bonari dovrebbe iniziare dall’8 marzo, proprio per farla coincidere con quella prevista per le cartelle, e in questa ipotesi, qualora i contribuenti non avessero pagato già la prima rata programmata, avrebbero perso la possibilità di avvalersi della rateazione.
In questo caso allora, si parlerebbe, di remissione più che di sospensione dei termini.
La remissione consentirebbe però in primis di aderire al piano come se non fosse scaduto il termine dei 30 giorni dalla ricezione dello stesso e consentirebbe inoltre di avvalersi della sospensione accordata.
La rimessione nei termini avrebbe il vantaggio di evitare la decadenza e perciò la possibilità di beneficiare ancora della rateazione e della relativa sospensione qualora gli avvisi fossero equiparati alle cartelle.