Con la Risoluzione 16 del 31 marzo sono 2020 (allegata a questo articolo) l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme dovute per la definizione prevista nel collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 (articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124).
In particolare, è stato previsto che il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente. Si veda l'articolo Tremonti ambientale e Incentivi Conto Energia: il Collegato fiscale risolve
I soggetti che intendono avvalersi di questa definizione devono
- presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.
- pagare gli importi dovuti entro il 30 giugno 2020.
Per consentire il versamento delle suddette somme tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituisce il seguente codice tributo:
8200 | DEFINIZIONE INCENTIVI CONTO ENERGIA – articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26/10/2019, n. 124 |
Come indicato nel documento di prassi, in sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, il codice tributo deve essere esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, il codice tributo “8200”;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.
Attenzione va prestata al fatto che i campi “codice ufficio” e “codice atto” non devono essere valorizzati.