Il commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza da covid 19, tramite provvedimento n 6 del 28 marzo 2020 ha dettato linee guida per l’importazione dei dispositivi di protezione individuale come:
- mascherine,
- visiere,
- ventilatori per il trattamento dei pazienti ecc.
Naturalmente scopo di tale provvedimento è quello di rendere veloci le operazioni di sdoganamento per i suddetti presidi e farli recapitare presso gli enti bisognosi delle zone maggiormente colpite e laddove comunque ce ne sia bisogno.
Già con il Decreto Cura Italia all’art. 6 si dava mandato alla Protezione Civile di poter requisire tali dispositivi che fossero in uso o proprietà a privati o altri enti pubblici salva la corresponsione di una indennità risarcitoria da versare secondo precisi parametri stabiliti dallo stesso decreto.
Per approfondimento in merito si legga l’articolo: Decreto cura Italia ok alle requisizioni di presidi medici privati
L’ordinanza n 6 del 28 marzo 2020 agli articoli 1 e 2 dispone quanto segue:
Art 1 “Attività frontaliera dell’Agenzia delle dogane”
L’Agenzia delle dogane attuerà ogni azione utile al fine di consentire la celere sdoganalizzazione di tutti i dispositivi di protezione individuale DPI ed in particolare di protezione delle vie aeree cosi come chiarito nello stesso articolo oltre che di tutti i beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fare fronte alla emergenza da covid 19.
Art 2 “Soggetti autorizzati allo svincolo doganale diretto”
L’agenzia delle dogane procede a svincolare in modo diretto i DPI suddetti con esenzione dalle imposte doganali e dall’IVA ESCLUSIVAMENTE nei confronti delle regioni, delle province autonome, degli enti territoriali locali, delle pubbliche amministrazioni di cui agli all’art 1 commi 2 e 3 del Dlgs n 165/2001 provvedendo poi ad avvisare direttamente il Commissario Straordinario