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SOSPENSIONI DA COVID 19: ECCO L’ELENCO PER L’IVA

1 minuto, Redazione , 01/04/2020

Sospensioni da Covid 19: ecco l’elenco per l’IVA

Nessuna sanzione per i ritardi degli adempimenti IVA. Vediamo un riepilogo di cosa prevede il Decreto Cura Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale ovvero sede operativa nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 62 del decreto Cura Italia possono, senza l’applicazione di sanzioni né interessi, sospendere gli adempimenti IVA con scadenza compresa tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 e in particolare sono sospesi:

  • la trasmissione telematica del modello IVA 2020;
  • i ravvedimenti operosi, le richieste di rimborso del credito IVA annuale e la prestazione delle garanzie connessi ai suddetti;
  • la trasmissione telematica delle istanze per il rimborso o la compensazione del credito IVA del primo trimestre
  • l’invio della comunicazione dei dati della LIPE del primo trimestre 2020.
  • l’invio dei modelli INTRASTAT come confermato dal comunicato dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 20 marzo 2020 e relativamente a:
  1. i mesi di febbraio, marzo e aprile 2020, in scadenza il 25 marzo 2020, il 27 aprile 2020 e il 25 maggio 2020;
  2. il primo trimestre 2020, in scadenza il 27 aprile 2020;
  • la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, ossia l’esterometro relative al primo trimestre 2020 e con scadenza il 30 aprile 2020.

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, pur essendo possibile eseguire spontaneamente gli adempimenti oggetto di rinvio prima del 30 giugno 2020, sia anche dopo la scadenza ordinaria, senza incorrere in sanzioni.

Per i soggetti non residenti nel territorio italiano e in particolare i soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA in Italia:

  • direttamente, ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972;
  • o per mezzo della nomina di un rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972

in via interpretativa, NON dovrebbe valere la sospensione ma bensì restare valide le date ordinarie.

Per i residenti nel territorio dello stato NON sono sospesi invece:

  • gli adempimenti relativi ai versamenti delle imposte e gli adempimenti relativi all’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, per i quali ci sono provvedimenti ad hoc. In proposito si rinvia al seguente approfondimento: Proroga versamenti e adempimenti tributari nel Decreto Cura Italia;
  • gli adempimenti collegati alla dichiarazione precompilata (come certificazioni uniche), per i quali è in vigore quanto previsto dall’art. 1 del D.L. n. 9/2020.

Tag: ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA ESTEROMETRO 2022 ESTEROMETRO 2022 EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS

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Commenti

Laura Bresciani - 01/04/2020

vi suggerirei di correggere il periodo di sospensione perchè va dall'8 marzo al 31 Maggio 2020 e non come erroneamente riportato 31 marzo 2020

Redazione Fiscoetasse - 01/04/2020

Gentile Laura, La ringraziamo per la segnalazione.

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