Come annunciato la scorsa settimana e ribadito dal Presidente dell'INPS, la procedura per la richiesta dell'Indennità di 600 euro per autonomi e alcune categorie di lavoratori a termine per fronteggiare l'energenza economica causata dal Covid 19, è disponibile sul sito dell'Inps. Come prevedibile pero, il sito dell'istituto risponde con grande lentezza alle richieste. Necessario armarsi di pazienza .
Il presidente ha anche specificato che non si tratta di un click day e che tutte saranno le domande saranno soddisfatte, e non nell'ordine cronologico di presentazione, come riportava in realtà la norma del Decreto Legge.
Anche il Governo rassicura sul fatto che stanno per essere messe in campo nuove risorse per cui le domande possono essere presentate nei prossimi giorni e il bonus di 600 euro arriverà a tutti i richiedenti.
Nella circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020 erano stati riepilogati i dettagli sulle indennità di sostegno al reddito, nonché istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione.
Ricordiamo che non si tratta del bonus per i professionisti iscritti agli ordini ( art 44 del dl 18-2020) per i quali la procedura passa attraverso le relative Casse previdenziali. Quasi tutte le Casse hanno reso disponibili sui propri siti i moduli per la richiesta.
Vediamo piu in dettaglio le categorie di lavoratori che hanno diritto al Bonus 600 euro (artt. 27-30 e 38 del dl 18/2020)
- liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa : con partita IVA o rapporto di collaborazione attivo alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione Separata INPS
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lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO:
- artigiani e commercianti, compresi collaboratori e coadiutori ,
- imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola,
- soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco;
- lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.(Nella circolare INPS, allegata sotto, la tabella con i codici ATECO delle attività economiche comprese)
- operai agricoli a tempo determinato. Rientrano anche le figure equiparate: piccoli coloni e compartecipanti familiari.
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.
In tutti i casi sono esclusi i lavoratori già titolari di rapporti pensionistici diretti , comprese le pensioni di invalidità.
MODALITA' PER LA DOMANDA
I lavoratori dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. Data la situazione di emergenza è possibile accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate (cfr. il messaggio n. 1381/2020) ovvero con :
- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo) anche solo la prima parte fornita immediatamente dopo la richiesta sul sito
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, le indennità si possono richiedere tramite Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Le predette indennità sono incumulabili tra loro . Le indennita sono invece cumulabili con:
- trattamenti di disoccupazione DIS COLL e NASPI
- borse lavoro, stage e tirocini professionali,
- premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale,
- premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e
- con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.