L’articolo 103 del Decreto n18/2020 ha disposto una sospensione, dal 23 febbraio al 15 aprile, dei termini dei procedimenti amministrativi, sia a istanza di parte, sia con procedura d’ufficio.
L’agenzia delle Dogane con la nota n 95986.20 aveva già chiarito che tale articolo non era applicabile ai procedimenti tipici doganali, governati dall’articolo 22 del Codice doganale, che stabilisce il termine per le “decisioni”, pari di norma a 120 giorni, prorogabili di altri 30.
Con Determinazione n 100430, in data 27 marzo la stessa agenzia ha diffuso orientamenti in merito alla sua attività relativa alle istanze non differibili e non urgenti.
In particolare, stante l’emergenza da Covid 19, non sarà possibile richiedere:
- le autorizzazioni AEO, operatore economico autorizzato,
- le autorizzazioni di proroga di riesportazioni di merci vincolate ai carnet ATA,
- autorizzazioni gestite dal portale Customs Decisions
Il provvedimento direttoriale delle Dogane precisa che per le istanze già presentate occorrerà procedere come segue:
- le istanze presentate ma non istruite dovranno essere ritirate
- le istanze presentate ma non accettate NON saranno accettate
- le istanze in fase di istruttoria, saranno valutate in base all’avanzamento della stessa, ossia solo quelle in stato avanzato saranno portate a termine.
Tutte le altre saranno rifiutate. Si precisa che, al termine dell’emergenza Covid 19, l’operatore dovrà ripresentarle ottenendo priorità.
Viste le interruzioni delle attività produttive, qualora un operatore economico titolare di una decisione doganale soggetta a scadenza entro e non oltre il 1° maggio 2020, ritenesse di voler sospendere gli effetti della suddetta decisione, gli uffici sono invitati a concedere una sospensione temporanea previa presentazione della richiesta da parte dell’operatore.
Chiarimento ulteriore e specifico era necessario per gli operatori con CARNET ATA ai quali ricorrendo le condizioni di eccezionalità previste dall’art 251 comma 3 del Nuovo Codice Doganale dell’Unione, è concessa la proroga dei termini di riesportazione delle merci anche oltre la validità del carnet stesso.