I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella Circolare del 27 marzo 2020 n. 7/E, riguardano l’art. 67 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia). In particolare vengono fornite indicazioni operative:
- sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale;
- sulla determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box.
Nel Decreto Cura Italia è infatti prevista la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini relativi:
- agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;
- alle rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento;
- alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di determinati beni immateriali (patent box).
I termini riprendono poi a decorrere dal 1° giugno 2020. Gli effetti della sospensione riguardano sia gli Uffici che i contribuenti, come nel caso dell’invio di documentazione integrativa.
L’Agenzia chiarisce che, durante la sospensione, le istanze di patent box possono essere presentate solo per via telematica (così come è stato già previsto per le istanze d’interpello).
In relazione al domicilio fiscale del contribuente può essere utilizzato l’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Centrale, Regionale o Provinciale territorialmente competente.
Per quanto riguarda le domande di accordo preventivo, i termini per la notifica delle risposte da parte dell’Agenzia delle entrate partiranno dal 1° giugno 2020 e gli indirizzi di posta elettronica a cui fare riferimento per inoltrare le domande sono:
Per i non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato:
[email protected] , per le istanze di accordo preventivo unilaterali;
[email protected], per le istanze di accordo preventivo bilaterali o multilaterali.
Si ricorda che la sospensione riguarda:
- le istanze di accordo preventivo presentate prima della stessa (il termine di 30 giorni entro il quale deve essere comunicata l’ammissibilità, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’istanza eventualmente non scaduto alla data dell’8 marzo ricomincia a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione)
- le domande inviate durante tale periodo (con decorrenza del termine a partire dall’ 1° giugno)
Nella Circolare viene inoltre chiarito che, nonostante il periodo di emergenza, le attività di lavorazione delle istanze possono proseguire, senza rinuncia ai benefici della sospensione, a seguito del compimento di atti della procedura. Il contraddittorio viene gestito a distanza, con specifiche indicazioni per tutelare la salute dei contribuenti e dei dipendenti e senza accedere alle sedi delle imprese.