È stato reso pubblico il principio contabile OIC 33 contenente le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo il codice civile e secondo i principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in conformità ad altre regole (es. principi contabili internazionali, ecc.)
Ciò che l’organismo italiano di contabilità ha disciplinato è il passaggio al bilancio conforme alla disciplina nazionale.
Obiettivo di tale adeguamento è:
- esplicitare gli effetti dell’adozione dei principi contabili nazionali (ossia l’indicazione dell’impatto che tale cambiamento determina sui saldi patrimoniali di apertura del bilancio)
- esplicitare il confronto con la situazione economico/patrimoniale/finanziaria dell’esercizio precedente riportate nel bilancio comparativo.
Le società interessate da questa fattispecie dovranno applicare l’OIC n.33 ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2020 o da data successiva anche se sarà possibile l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2019.
Secondo il neo introdotto principio nella Nota Integrativa saranno necessarie le seguenti annotazioni:
- le ragioni del passaggio ai principi contabili nazionali
- la data dalla quale viene effettuato il passaggio
- la riconciliazione del patrimonio netto dalla quale si evincano le principali differenze dovute al passaggio ai principi contabili nazionali che hanno richiesto una rettifica dei saldi alla data di transizione ed alla data di chiusura del bilancio comparativo
- la riconciliazione del conto economico comparativo e di quello complessivo qualora presentato in base ai precedenti principi contabili;
- l’elenco delle voci di bilancio per la determinazione delle quali la società ha utilizzato quanto previsto nella sezione riservata a i casi di esenzioni dell’Appendice A al principio n.33
- l’elenco delle voci di bilancio e le motivazioni per cui la determinazione retroattiva è risultata non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo oppure eccessivamente onerosa o infine i motivi per cui gli effetti sono irrilevanti.
Il principio contabile OIC 33 NON deve essere applicato dalle società che già redigono il bilancio applicando i principi contabili nazionali.
Qualora tali principi contabili utilizzati fino a quel momento subiscano dei cambiamenti, le suddette società dovranno attenersi ai seguenti altri principi contabili:
- principio contabile n. 29 intitolato espressamente “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”
- a specifiche previsioni dei singoli principi contabili OIC.