La disciplina delle società di comodo è stata introdotta con l’articolo 30 della legge 724 del 23 dicembre 1994 e, brevemente, sono tali le società che:
- non superano il c.d. test di operatività, previsto dal comma 1 della legge 724/94, (ossia hanno ricavi minori ai ricavi presunti)
- oppure sono in perdita per cinque periodi di imposta consecutivi, o per quattro periodi in perdita e per il quinto non conseguono il reddito minimo delle società di comodo determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 30 della legge 724/1994 (tale requisito non è applicabile ovviamente alle società nate da meno di 5 anni)
Ciò premesso, al fine di avere un panorama completo sulla storia normativa e sul funzionamento di queste società si rimanda al seguente articolo: Quando una società si definisce di comodo
Il decreto Cura Italia prevede la disapplicazione della normativa di tali società in ragione dello stato di emergenza in cui versa il paese. Infatti, I recenti interventi del Governo volti a fronteggiare l’emergenza da Covid 19 non potevano non trattare anche questo tipo di società, sintetizzando il modus operandi per le prossime scadenze fiscali.
L’art 30 comma 1 della Legge n 724/1994 già prevedeva cause tipiche di esclusione e di disapplicazione per le suddette società, inoltre il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012 esplicita la seguente causa di disapplicazione quando:
-la società è stata sospesa, ossia ne sono stati sospesi o differiti gli adempimenti e i versamenti tributari per uno stato di emergenza ai sensi dell’art.5 della Legge 255/1992.
Al verificarsi di queste condizioni sono da utilizzarsi in dichiarazione dei redditi 2020 i seguenti due codici:
-codice 8-disapplicazione società in perdita sistemica
-codice 9-disapplicazione società non operativa
In attuazione di quanto previsto dall’art.5 della Legge 255/1992 e in costanza dello stato di emergenza dichiarato dal Provvedimento del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, relativo al rischio di contagio da Corona Virus,
si evince il seguente quadro di riferimento:
- per le società non operative l’esclusione riguarderà il periodo di imposta 2020 e quindi l’UNICO 2021
- per le società in perdita, quelle ossia in perdita persistente da 5 periodi di imposta oppure perdite per 4 periodi e il quinto con ricavi inferiori a quelli minimi, l’esclusione riguarderà il periodo di imposta 2021 e quinti l’UNICO 2022