L'UNI, ente nazionale di normazione tecnica, con comunicato sul proprio sito ha reso noto di aver messo a disposizione a titolo gratuito le norme UNI -EN che definiscono i necessari requisiti di sicurezza, di qualità e i metodi di prova per i Dispositivi di protezione individuale, indispensabil per contrastare il contagio da COVID 19 . Si tratta di in particolare delle mascherine filtranti, guanti e occhiali protettivi, indumenti e teli chirurgici .
La scelta dell'ente di dare "accesso ai riferimenti certi, riconosciuti e super partes che – come dice anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità – possono essere solo quelli definiti dal sistema della normazione tecnica, cioè in Italia dall’UNI" , è estremamente importante in un momento in cui, dice il comunicato:
"istituzioni, imprese e università stanno facendo sistema per attivare tutte le possibili misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 e di sostegno alla cittadinanza; inoltre – anche grazie alla “legislazione di emergenza” (i vari DPCM, il decreto Legge “Cura Italia”) e ai bandi di approvvigionamento regionali - le aziende stanno riconvertendo la propria produzione e la pubblica amministrazione sta investendo milioni di euro per il rifornimento di tutto ciò che serve per allestire nuove strutture sanitarie e per combattere meglio il virus in quelle esistenti. Tale iniziativa ha avuto anche il merito di estendere a tutti gli enti di normazione europei la gratuita delle norme ".
Le norme UNI disponibili e scaricabili direttamente senza costi dal sito www.uni.com , previa registrazione del richiedente, sono le seguenti :
- UNI 10912:2000 Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività lavorative
- UNI EN 140:2000 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura
- UNI EN 149:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura
- UNI EN 14683:2019 Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova
- UNI EN ISO 10993-1:2010 Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 1: Valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio
- UNI EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali
- UNI EN 420:2010 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
- UNI EN 455-1:2002 Guanti medicali monouso - Assenza di fori - requisiti e prove
- UNI EN 455-2:2015 Guanti medicali monouso - Parte 2: Requisiti e prove per le proprietà fisiche
- UNI EN 455-3:2015 Guanti medicali monouso - Parte 3: Requisiti e prove per la valutazione biologica
- UNI EN 455-4:2009 Guanti medicali monouso - Parte 4: Requisiti e prove per la deteminazione della durata di conservazione
- UNI EN ISO 374-2:2020 Guanti di protezione contro i prodotti chimici pericolosi e i microorganismi - Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione
- UNI EN ISO 374-5:2017 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi
- UNI EN 166:2004 Protezione personale degli occhi - Specifiche
- UNI EN 13795-1:2019 Indumenti e teli chirurgici - Requisiti e metodi di prova - Parte 1: Teli e camici chirurgici
- UNI EN 13795-2:2019 Indumenti e teli chirurgici - Requisiti e metodi di prova - Parte 2: Tute per blocchi operatori
- UNI EN 14126:2004 Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi
- UNI EN 14605:2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipi PB [3] e PB [4])
- UNI EN ISO 20345:2012 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza
- UNI EN ISO 20346:2014 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione
- UNI EN ISO 20347:2012 Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro
Va ricordato che l'art. 16 del D.L. n.18/2020 (cd. decreto "Cura Italia") ha stabilito che, fino al termine dello stato di emergenza ossia il 31 luglio 2020, sull'intero territorio nazionale per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati DPI, di cui all'art.74, c.1, del D.Lgs. n.81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'art.34, c.3, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.
Inoltre, fino al termine dello stato di emergenza gli "individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio, ( che non si considerano DPI per uso sanitario, ricordiamo).
L'art. 15 consente invece di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI in deroga alle vigenti disposizioni; ma è comunque obbligatorio per i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche inviare all'Istituto superiore di sanità un'apposita autocertificazione in cui dichiarano le caratteristiche tecniche delle mascherine e il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza . Per i DPI l' autocertificazione va presentata all'INAIL come ricordato nel comunicato del 27 marzo 2020).