E' stato pubblicato dall'INPS il Messaggio n. 1321del 23 marzo 2020 che illustra le modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà , come previsto dagli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020.
Le domande di accesso possono essere inviate da oggi 23 marzo 2020.
E' stata istituita anche la nuova causale “COVID-19 nazionale”. Viene preannunciata una ulteriore circolare che fornirà le istruzioni amministrative per la fruizione da parte dei datori di lavoro .
I termini di presentazione:
- le domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
- Per gli eventi già iniziati tra il 23 febbraio e la data di pubblicazione del messaggio il conteggio dei quattro mesi scatta oggi 23 marzo. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 24 marzo , la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario
- Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, oppure nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.
- Al momento dell’inserimento della scheda causale, sia per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, che per il trattamento di integrazione salariale ordinario, sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”. Questa scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco dei lavoratori beneficiari.
ATTENZIONE : I datori di lavoro che hanno già in corso trattamenti di cassa integrazione o di assegno ordinario o o sono in attesa di risposta , possono ripresentare la domanda con causale “COVID-19 nazionale”. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o richieste.
Il messaggio ricorda le altre novità del nuovo ammortizzatore sociale legato all'emergenza Coronavirus:
- l'assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
- le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
- detto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015;
- il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
- per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- non deve essere compilata la relazione tecnica (D.M. n. 95442/2016) né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
- non è dovuto il contributo addizionale.