Il decreto legge 14 2020 contiene una norma che prevede il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario, sia medico che infermieristico, già in pensione, per fare fronte all'emergenza COVID-19.
Con la circolare 41 del 19 marzo 2020 INPS chiarisce l’ambito di applicazione dell'articolo di legge e in particolare la non applicazione dell' incumulabilità tra la pensione c.d. quota 100 e il reddito da lavoro autonomo e la necessaria comunicazione all'Inps da parte degli interessati.
Il decreto-legge è entrato in vigore il 10 marzo 2020 e prevede che “fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l’impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore,
- possono conferire incarichi di lavoro autonomo,
- con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza
- a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza,
- anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo. (...)
- anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17. ”
Per tali incarichi , sottolinea l'INPS, nei confronti del personale medico e di quello infermieristico, già titolare di trattamento pensionistico c.d. quota 100, non trovano applicazione le disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione e il relativo reddito da lavoro autonomo, purche solo in riferimento all'attività lavorativa di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 14 del 2020, la cui durata non deve essere superiore ai sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.
La disposizione si applica solo nei confronti dei titolari di pensione c.d. quota 100.
L'istituto richiede agli interessati di :
- comunicare alle Strutture Inps, competenti territorialmente, attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata di avere ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma per emergenza COVID-19, indicando la durata del relativo incarico.
- integrare, al termine dello stato di emergenza sanitaria, tale comunicazione trasmettendo il Modulo “AP139” ( disponibile sul sito Inps/Tutti i moduli " compilando, in particolare, la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l’indicazione “Emergenza COVID-19” nel campo relativo all’attività lavorativa - unitamente alla documentazione attestante il conferimento dell’incarico ai sensi della richiamata normativa, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 117 del 9 agosto 2019 e le modalità di dichiarazione di cui al messaggio n. 54 del 9 gennaio 2020.