La violazione delle misure normative adottate dal Governo per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, può comportare la configurazione di illeciti penali.
In particolare, il mancato adempimento di provvedimenti legalmente dati dall’Autorità risulta punibile ai sensi dell’art. 650 c.p.
Analizzando la norma si può affermare che:
- il soggetto attivo è il destinatario del provvedimento legalmente dato dall'Autorità, che, pur essendo nelle condizioni di rispettarlo, non lo osservi;
- è sufficiente che il soggetto agisca soltanto in maniera colposa;
- la condotta illecita consiste nell’ inosservanza di ogni ordine o provvedimento dato dall’Autorità sulla base di norme giuridiche che lo consentono;
- il bene giuridico tutelato dalla disposizione è l'ordine pubblico (e cioè il buon assetto e regolare andamento della convivenza civile);
- le ragioni per cui viene emesso il provvedimento sono “giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene” e, pertanto, la condotta punibile è quella che viola questi specifici interessi;
- la condotta è punita alternativamente con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a 206 euro;
Si ricorda inoltre che, per tale fattispecie, è possibile applicare l’oblazione, che comporta l’estinzione dell’illecito con il pagamento, di una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla norma violata e quindi pari ad euro 103.
Risulta pertanto fondamentale, se non si vuole incorrere in sanzioni e conseguenze penali, rispettare le misure normative previste per contenere l’emergenza epidemiologica.
Tra le altre, è imposto di evitare spostamenti non giustificabili da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità oppure motivi di salute, riportati nell’autodichiarazione da esibire alle forze dell’ordine.
Inoltre i soggetti in quarantena (in quanto venuti a contatto con persone positive al virus) devono osservare il divieto assoluto di uscire di casa. In generale, la violazione di queste disposizioni comporterà le conseguenze, salvo più grave reato, di cui all’art. 650 c.p., e quindi l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.