Il Decreto Cura Italia di marzo 2020 (DL 18/2020) all'articolo 60 ha disposto per tutti i soggetti la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.
Al riguardo, si precisa che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.
Si ricorda che inoltre, l’articolo 8, comma 1, del DL 9/2020 ha disposto, tra l’altro, la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti
- delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
- dei contributi previdenziali e assistenziali,
- dei premi per l'assicurazione obbligatoria,
per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Lo specifica l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 12/E di ieri, allegata a questo articolo dove sono riportati a titolo indicativo i “Codici Ateco” riconducibili alle attività interessate dalla sospensione dei termini dei versamenti di cui alle lettere da a) a q) dell’articolo 61, comma 2, del decreto legge n.18/2020 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 9/2020.